Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 3 giugno 2022)

Celex Number32022R0879R(01)
Published date30 June 2022
Date30 June 2022
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 173, 30 giugno 2022
L_2022173IT.01013301.xml
30.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 173/133

Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 3 giugno 2022 )

1. Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 quaterdecies, paragrafo 8, quarto comma):

anziché:

«A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d).»,

leggasi:

«A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d).».

2. Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 quindecies, paragrafo 2):

anziché:

«2. Il divieto di cui al paragraf 1 non si applica: …»,

leggasi:

«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: …».

3. Pagina 58, articolo 1, punto 8), lettera c):

anziché:

«d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1; …»,

leggasi:

«d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un’impresa in partecipazione o di un istituto giuridico affine concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1; …».
4. Pagina 61, articolo 1, punto 15):

anziché:

«15) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ov eopportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT