Sea Watch eV v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti and Others.

JurisdictionEuropean Union
Date01 August 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

1° agosto 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, condotta da un’organizzazione non governativa (ONG) a scopo umanitario – Regime applicabile alle navi – Direttiva 2009/16/CEConvenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – Competenze e poteri spettanti, rispettivamente, allo Stato di bandiera e allo Stato di approdo – Ispezione e fermo delle navi»

Nelle cause riunite C‑14/21 e C‑15/21,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italia), con ordinanze del 23 dicembre 2020, pervenute in cancelleria l’8 gennaio 2021, nei procedimenti

Sea Watch eV

contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (C‑14/21 e C‑15/21),

Capitaneria di porto di Palermo (C‑14/21),

Capitaneria di porto di Porto Empedocle (C‑15/21),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, E. Regan, I. Jarukaitis, N. Jääskinen, I. Ziemele e J. Passer (relatore), presidenti di sezione, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi, N. Wahl e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Sea Watch eV, da C.L. Cecchini, G. Crescini, L. Gennari, E. Mordiglia e A. Mozzati, avvocati;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia e A. Jacoangeli, avvocati dello Stato;

– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

– per il governo norvegese, da V. Hauan, L.-M. Moen Jünge e K. Moe Winther, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, da A. Bouquet, C. Cattabriga e S.L. Kalėda, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 febbraio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU 2009, L 131, pag. 57, e rettifiche in GU 2013, L 32, pag. 23 e GU 2014, L 360, pag. 111), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 (GU 2017, L 315, pag. 61; in prosieguo: la «direttiva 2009/16»), nonché della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, conclusa a Londra il 1º novembre 1974 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1185, n. 18961, pag. 3; in prosieguo la «convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare»).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono la Sea Watch eV contrapposta, da un lato, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Italia) nonché alla Capitaneria di porto di Palermo (Italia), e, dall’altro, allo stesso ministero nonché alla Capitaneria di porto di Porto Empedocle (Italia), in merito a provvedimenti di fermo, adottati da ciascuna di dette Capitanerie e riguardanti, rispettivamente, le navi denominate «Sea Watch 4» e «Sea Watch 3».

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione sul diritto del mare

3 La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1833, 1834 e 1835, pag. 3; in prosieguo: la «convenzione sul diritto del mare»), è entrata in vigore il 16 novembre 1994. La sua conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 (GU 1998, L 179, pag. 1).

4 La parte II della convenzione sul diritto del mare, rubricata «Mare territoriale e zona contigua», comprende gli articoli da 2 a 33 di quest’ultima.

5 L’articolo 2 di tale convenzione, rubricato «Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale».

6 L’articolo 17 di tale convenzione, rubricato «Diritto di passaggio inoffensivo», recita così:

«Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale».

7 L’articolo 18 della stessa convenzione, rubricato «Significato del termine “passaggio”», prevede quanto segue:

«1. Per “passaggio” si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di:

a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne; o

a) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale.

2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l’ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà».

8 L’articolo 19 della convenzione sul diritto del mare, rubricato «Significato dell’espressione “passaggio inoffensivo”», ai paragrafi 1 e 2 stabilisce che il passaggio di una nave straniera è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero e che tale passaggio è considerato pregiudizievole per uno di tali elementi se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una serie di attività determinate. Ai sensi del paragrafo 2, lettera g) di tale articolo, tra tali attività rientrano il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

9 L’articolo 21 di tale convenzione, rubricato «Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo», recita come segue:

«1. Lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie:

a) sicurezza della navigazione (...)

(...)

h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero.

2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l’armamento o l’allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate.

(…)

4. Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti (...)».

10 L’articolo 24 di detta convenzione, rubricato «Obblighi dello Stato costiero», al paragrafo 1 così dispone:

«Lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere attraverso il mare territoriale, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione. In particolare, nell’applicazione della presente Convenzione o di ogni altra legge o regolamento adottati conformemente a essa, lo Stato costiero non deve:

a) imporre alle navi straniere obblighi che abbiano l’effetto pratico di impedire o limitare il diritto di passaggio inoffensivo;

oppure

b) esercitare discriminazioni di diritto o di fatto contro navi di qualunque Stato o contro navi adibite al trasporto di materiali diretti o provenienti da un qualunque Stato o per conto di esso».

11 La parte VII della convenzione sul diritto del mare, rubricata «Alto mare», comprende gli articoli da 86 a 120 della stessa.

12 Ai sensi dell’articolo 86 di tale convenzione, rubricato «Ambito di applicazione della presente parte»:

«Le disposizioni della presente parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago. (…)».

13 L’articolo 91 di detta convenzione, rubricato «Nazionalità delle navi», così recita:

«1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. (...)

2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti».

14 L’articolo 92 della stessa convenzione, rubricato «Posizione giuridica delle navi», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Le navi battono bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva. (…)».

15 L’articolo 94 della convenzione sul diritto del mare, rubricato «Obblighi dello Stato di bandiera», recita nel modo seguente:

«1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.

2. In particolare ogni Stato:

a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti; e

b) esercita la...

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