OT v Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

JurisdictionEuropean Union
Date01 August 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

1° agosto 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1 – Direttiva 95/46/CEArticolo 7, lettera c) – Articolo 8, paragrafo 1Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 3, secondo comma – Articolo 9, paragrafo 1 – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – Obiettivo di interesse pubblico – Proporzionalità – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Normativa nazionale che impone la pubblicazione su Internet di dati contenuti nelle dichiarazioni di interessi privati di persone fisiche che lavorano nel servizio pubblico o di dirigenti di associazioni o di enti percettori di fondi pubblici – Prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico»

Nella causa C‑184/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), con decisione del 31 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2020, nel procedimento

OT

contro

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija,

con l’intervento di:

Fondas «Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras»,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, N. Jääskinen, I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič (relatore), J.‑C. Bonichot, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Vasiliauskienė, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;

– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da S.L. Kalėda, H. Kranenborg e D. Nardi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1, e rettifiche in GU 2016, L 314, pag. 72, GU 2018, L 127, pag. 3 e GU 2021, L 74, pag. 35; in prosieguo: il «RGPD»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra OT e la Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (commissione superiore per la prevenzione dei conflitti di interessi nel servizio pubblico, Lituania) (in prosieguo: la «commissione superiore») in merito a una decisione di quest’ultima che constata l’inadempimento da parte di OT del suo obbligo di presentare una dichiarazione di interessi privati.

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

3 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata con la risoluzione 58/4, del 31 ottobre 2003, dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 14 dicembre 2005, è stata ratificata da tutti gli Stati membri e approvata dall’Unione europea con la decisione 2008/801/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008 (GU 2008, L 287, pag. 1).

4 Ai sensi dell’articolo primo di tale convenzione:

«La presente Convenzione ha per oggetto:

a) [l]a promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo più efficace;

(...)

c) [l]a promozione dell’integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici».

5 A termini dell’articolo 7, paragrafo 4, della stessa convenzione:

«Ciascuno [S]tato [Parte] si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse».

La Convenzione penale sulla corruzione

6 La Convenzione penale sulla corruzione, adottata dal Consiglio d’Europa il 27 gennaio 1999 e ratificata da tutti gli Stati membri, al quarto considerando così recita:

«sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell’uomo, mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società».

Diritto dellUnione

Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari

7 La convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull’Unione europea, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU 1997, C 195, pag. 1), entrata in vigore il 28 settembre 2005, all’articolo 2, intitolato «Corruzione passiva», prevede quanto segue:

«1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione passiva quando il funzionario[,] deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali».

8 L’articolo 3 di tale convenzione, intitolato «Corruzione attiva», è del seguente tenore:

«1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali».

Direttiva 95/46/CE

9 I considerando 10, 30 e 33 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), così recitavano:

«(10) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;

(...)

(30) considerando che, per essere lecito, il trattamento di dati personali deve essere inoltre basato sul consenso della persona interessata oppure deve essere necessario ai fini della conclusione o dell’esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, oppure deve essere previsto dalla legge, per l’esecuzione di un compito nell’interesse pubblico o per l’esercizio dell’autorità pubblica, o nell’interesse legittimo di un singolo individuo, a condizione che gli interessi o i diritti e le libertà della persona interessata non abbiano la prevalenza; (...)

(...)

(33) considerando che i dati che possono per loro natura ledere le libertà fondamentali o la vita privata non dovrebbero essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso della persona interessata; che tuttavia le deroghe a questo divieto devono essere espressamente previste nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento di tali dati viene eseguito da persone assoggettate per legge all’obbligo del segreto professionale per taluni fini connessi alla sanità o per le legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo consista nel permettere l’esercizio delle libertà fondamentali».

10 L’oggetto di tale direttiva era definito all’articolo 1, ai sensi del quale:

«1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1».

11 L’articolo 2 della medesima direttiva così disponeva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) “trattamento di dati personali”...

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