91/352/EEC: Council Decision of 7 June 1991 adopting a specific research and technological development programme in the field of communication technologies (1990 to 1994)

Published date16 July 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 16 July 1991

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1991 che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie delle comunicazioni (1990-1994) (91/352/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 16/07/1991 pag. 0008 - 0017


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1991 che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie delle comunicazioni (1990-1994) (91/352/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con la decisione 90/221/Euratom, CEE il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994) (4), definendo in particolare le azioni da svolgere nel settore della tecnologia delle comunicazioni; che la presente decisione va adottata tenendo conto delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata;

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che il programma quadro sia attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che oltre al programma specifico concernente le risorse umane e la mobilità potrebbe essere necessario incoraggiare nel contesto del presente programma la formazione dei ricercatori;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma quadro comprende una somma di 57 milioni di ecu per l'azione centralizzata di diffusione delle conoscenze e di valorizzazione dei risultati del programma, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascun programma specifico;

considerando che nell'ambito del presente programma è auspicabile far valutare l'impatto economico e sociale nonché gli eventuali rischi tecnologici;

considerando che la decisione 90/221/Euratom, CEE stabilisce che le azioni comunitarie in materia di ricerca

dovranno essere intese a rafforzare in particolare le basi

scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, segnatamente nei settori strategici della tecnologia avanzata e ad incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale; che tale decisione prevede inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora la ricerca contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con l'obiettivo della qualità scientifica e tecnica; che si prevede che il presente programma contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che è necessario far partecipare, per quanto possibile, le piccole e medie imprese al presente programma; che occorre tener conto delle loro esigenze particolari, lasciando impregiudicata la qualità scientifica e tecnica del presente programma;

considerando che la costituzione o il consolidamento di un potenziale industriale prettamente europeo per queste tecnologie è un compito impellente; che ne devono beneficiare i gestori delle reti, gli istituti di ricerca, le imprese, comprese le piccole e medie imprese, ed altri organismi stabiliti nella Comunità che sono meglio qualificati per conseguire tali obiettivi;

considerando che bisogna inserire fra le priorità i sistemi integrati di comunicazione a banda larga, l'intelligenza nelle reti, le comunicazioni mobili e personali, le comunicazioni di immagini e di dati, le tecnologie per i servizi integrati, le esperienze di comunicazione avanzate, le tecnologie di sicurezza delle informazioni, gli impianti di verifica; che è necessario, in particolare, effettuare lavori di ricerca e sviluppo sull'ingegneria dei sistemi, la tecnologia avanzata delle telecomunicazioni e la convalida delle specifiche funzionali comuni e delle norme;

considerando che la ricerca fondamentale deve essere incoraggiata ove necessario nell'insieme della Comunità;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (Crest) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 E adottato per il periodo dal 7 giugno 1991 al 31 dicembre 1994, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità europea nel settore delle tecnologie delle comunicazioni, come definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo stimato necessario per l'attuazione del programma ammonta a 484,1 milioni di ecu, comprese le spese amministrative e per il personale che ammontano a 41 milioni di ecu.

2. Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa dei fondi.

3. Qualora il Consiglio adotti una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione formerà oggetto di un adeguamento corrispondente. Articolo 3 Le modalità di attuazione del programma, compreso il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità, sono definiti nell'allegato III. Articolo 4 1. Nel secondo anno di attuazione del programma la Commissione procede ad un riesame del programma e trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame, presentando, se necessario, proposte di modifica.

2. Al termine del programma, la Commissione procede tramite un gruppo di esperti indipendenti ad una valutazione dei risultati conseguiti. La relazione di tale gruppo, accompagnata dalle osservazioni della Commissione, viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE. Articolo 5 1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato.

3. Viene redatto, conformemente agli obiettivi di cui all'allegato I, ed eventualmente aggiornato, un programma di lavoro. Questo definisce nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base al programma di lavoro. Articolo 6 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione all'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui la proposta è stata sottoposta al Consiglio, esso non ha ancora deliberato, le misure proposte vengono:

- adottate dalla Commissione, per questioni che rientrano nell'ambito dell'articolo 7, secondo...

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