91/353/EEC: Council Decision of 7 June 1991 adopting a specific programme of research and technological development in the field of telematic systems in areas of general interest (1990 to 1994)

Published date16 July 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 16 July 1991
31991D0353

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1991 relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994) (91/353/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 16/07/1991 pag. 0018 - 0028


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1991 relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994) (91/353/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con la decisione 90/221/Euratom, CEE (4) il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994), definendo in particolare le azioni da svolgere per ampliare le conoscenze scientifiche e le competenze tecniche necessarie alla Comunità, in special modo per svolgere la sua funzione nel campo dei sistemi telematici di interesse generale; che la presente decisione va adottata tenendo conto delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata;

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che il programma quadro sia attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che la ricerca fondamentale deve essere incoraggiata ove necessario nell'insieme della Comunità in tutti i settori strategici di ricerca del programma quadro;

considerando che oltre al programma specifico concernente le risorse umane e la mobilità potrebbe essere necessario incoraggiare nel contesto del presente programma la formazione dei ricercatori;

considerando che nell'ambito del presente programma è auspicabile far valutare l'impatto economico e sociale nonché gli eventuali rischi tecnologici;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma quadro comprende

un importo di 57 milioni di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascun programma specifico;

considerando che la decisione 90/221/Euratom, CEE stabilisce che le azioni comunitarie in materia di ricerca dovranno essere intese a rafforzare in particolare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, segnatamente nei settori strategici della tecnologia avanzata e ad incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale; che tale decisione prevede inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora la ricerca contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con l'obiettivo dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si prevede che il programma di ricerca nel settore dei sistemi telematici di interesse generale contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che è necessario far partecipare, per quanto possibile, le piccole e medie imprese al presente programma; che occorre tener conto delle loro esigenze particolari, lasciando impregiudicata la qualità scientifica e tecnica del programma;

considerando che la ricerca e lo sviluppo nel settore dei sistemi telematici di interesse generale contribuirà al successo della realizzazione del mercato interno e migliorerà nel contempo le presentazioni dei grandi servizi pubblici che in tutta la Comunità devono affrontare le nuove sfide tecnologiche, sociali ed economiche legate all'integrazione europea;

considerando che al momento della selezione dei progetti è importante tener conto dell'esigenza della protezione dei dati e di mantenerne il carattere riservato;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (Crest) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È adottato per il periodo dal 7 giugno 1991 al 31 dicembre 1994, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità europea nel settore dei sistemi telematici di interesse generale, come definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo stimato necessario per l'attuazione del programma ammonta a 376,2 milioni di ecu, comprese le spese amministrative e per il personale che ammontano a 41 milioni di ecu.

2. Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa dei fondi.

3. Qualora il Consiglio adotti una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione formerà oggetto di un adeguamento corrispondente. Articolo 3 Le modalità particolareggiate di attuazione del programma, compreso il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità, sono definiti nell'allegato III. Articolo 4 1. Nel secondo anno di attuazione del programma la Commissione procede ad un riesame del programma e trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati di tale valutazione, presentando, se necessario, proposte di modifica.

2. Al termine del programma, la Commissione procede tramite un gruppo di esperti indipendenti ad una valutazione dei risultati conseguiti. La relazione di tale gruppo, accompagnata dalle osservazioni della Commissione, sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE. Articolo 5 1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato.

3. Viene redatto conformemente agli obiettivi di cui all'allegato II, ed eventualmente aggiornato, un programma di lavoro che definisca nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base al programma di lavoro. Articolo 6 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione all'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro un periodo che non può in nessun caso essere superiore a tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 7 1. La procedura prevista dall'articolo 6 si applica:

- alla redazione e all'aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

- al contenuto dei bandi di gara;

- alla valutazione dei progetti previsti nell'allegato III e dell'importo stimato del contributo comunitario a tali progetti, quando l'importo è superiore all'1 % dell'importo stimato necessario per ciascuno dei settori di cui all'allegato II;

- alle deroghe alle norme generali fissate nell'allegato III;

- alla partecipazione a qualsiasi azione di organizzazioni e imprese di paesi terzi, di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;

- a qualsiasi adeguamento della ripartizione dell'importo che figura, a titolo indicativo, nell'allegato II;

- alle misure intese alla valutazione del programma;

- alle modalità di divulgazione, protezione ed utilizzazione dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del programma.

2. Quando, in applicazione del paragrafo 1, terzo trattino, l'importo del contributo comunitario è inferiore o uguale all'1 % dell'importo stimato necessario per i progetti, la Commissione informa il comitato dei progetti e del risultato della loro valutazione.

La Commissione informa il comitato anche in merito all'attuazione delle misure di accompagnamento e delle azioni concertate di cui all'allegato III. Articolo 8 1. La Commissione è autorizzata a negoziare, ai sensi dell'articolo 130 N del trattato, accordi internazionali con i paesi terzi membri del COST, in particolare con i paesi membri dell'EFTA e con i...

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