Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 15 settembre 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date15 September 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 15 settembre 2022 (1)

Causa C-343/21

PV

contro

Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Misure di sostegno per lo sviluppo rurale – Pagamenti agroambientali – Regolamento n. 1974/2006 – Articolo 45, paragrafo 4 – Operazione di ricomposizione fondiaria e interventi di riassetto fondiario – Impossibilità per il beneficiario di continuare a rispettare gli impegni assunti – Assenza di provvedimenti necessari per consentire l’adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell’azienda»






Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento n. 1974/2006 (2). Prima di essere abrogata (3), tale disposizione stabiliva le conseguenze finanziarie per un beneficiario di pagamenti agroambientali nel caso in cui un’operazione di ricomposizione fondiaria o un intervento di riassetto fondiario avesse avuto luogo nella sua azienda durante il periodo di esecuzione dell’impegno assunto nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4).

2. Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra un imprenditore agricolo bulgaro e lo Zamestnik Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (Vice-direttore esecutivo del Fondo statale per l’Agricoltura, in prosieguo: l’«autorità convenuta»). Detta controversia riguarda un ricorso contro una decisione amministrativa che ha imposto il rimborso parziale del pagamento ricevuto da detto imprenditore, poiché questi si trova impedito ad adempiere gli impegni assunti nell’ambito del FEASR di garantire l’utilizzazione di tutte le superfici inizialmente indicate per cinque anni consecutivi.

3. La presente causa richiede l’interpretazione delle espressioni «operazione di ricomposizione fondiaria» e «interventi di riassetto fondiario» di cui all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento n. 1974/2006, al fine di verificare se una situazione quale quella di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di detta disposizione. In caso di risposta affermativa, occorre stabilire se, in assenza di adozione, da parte dello Stato membro, dei provvedimenti necessari, l’impedimento per il beneficiario a continuare ad adempiere gli impegni assunti per i pagamenti agroambientali costituisca una circostanza che giustifica la mancata restituzione dei fondi precedentemente ricevuti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1698/2005

4. L’articolo 4 del regolamento n. 1698/2005, intitolato «Obiettivi», dispone quanto segue:

«1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione;

b) valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;

c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

(...)».

5. L’articolo 36 del regolamento n. 1698/2005, intitolato «Misure», dispone quanto segue:

«Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

a) misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

(...)

iv) pagamenti agroambientali;

(...)».

6. L’articolo 39 del regolamento n. 1698/2005, intitolato «Pagamenti agroambientali», così recita:

«1. Il sostegno di cui all’articolo 36, lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.

2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

(...)».

Regolamento n. 1974/2006

7. I considerando 23 e 37 del regolamento n. 1974/2006 così recitano:

«23) Nell’ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali (...) deve garantire un’applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile. (...)

(...)

37) È necessario adottare disposizioni comuni a più misure, con particolare riguardo all’attuazione di operazioni integrate, alle misure d’investimento, alla cessione di un’azienda nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, all’aumento della superficie aziendale e alla definizione delle varie categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali».

8. L’articolo 44 di detto regolamento così recita:

«1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

2. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

(...)

3. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell’azienda subisca mutamenti non rilevanti, l’applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all’impegno assunto.

Ai fini del primo comma si considera mutamento non rilevante una riduzione della superficie dell’azienda agricola fino al 10 % della superficie oggetto di impegno».

9. L’articolo 45 del regolamento n. 1974/2006 dispone quanto segue:

«1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l’estensione dell’impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell’impegno originario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell’ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L’estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

(...)

3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all’insieme della superficie in questione a condizioni non meno rigorose di quelle dell’impegno originario.

4. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un’operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell’azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso».

Regolamento n. 65/2011

10. L’articolo 18 del regolamento n. 65/2011, intitolato «Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi», stabilisce quanto segue:

«1. L’aiuto viene ridotto o rifiutato se i seguenti criteri e obblighi non sono soddisfatti:

(...)

b) criteri di ammissibilità diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero degli animali dichiarati.

In caso di impegni pluriennali, le riduzioni, le esclusioni e i recuperi degli aiuti si applicano anche agli importi già versati per l’impegno in questione nel corso di anni precedenti.

2. Lo Stato membro recupera e/o rifiuta il sostegno oppure stabilisce l’importo della riduzione dell’aiuto, in particolare in base alla gravità, all’entità e al carattere permanente dell’inadempienza constatata.

La gravità dell’inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi dei criteri che non sono stati rispettati.

L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme.

La natura permanente di un’infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminare tale effetto con mezzi ragionevoli.

3. Se l’inadempienza è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura in questione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo».

Diritto bulgaro

11. L’articolo 37c dello Zakon za sobstvenostta i polzvaneto na zemedelskite zemi (legge sulla proprietà e sullo sfruttamento delle superfici agricole) (5) prevede quanto segue:

«1. Le aggregazioni per lo sfruttamento delle superfici agricole sono create da un accordo tra i proprietari e/o gli utilizzatori. La conclusione dell’accordo è supervisionata da una commissione per ogni località del territorio comunale, istituita mediante decreto del direttore della Direzione...

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