Harman International Industries, Inc. v AB SA.

JurisdictionEuropean Union
Date17 November 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Proprietà intellettuale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 15 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Immissione in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) – Consenso del titolare del marchio – Luogo di prima immissione in commercio di prodotti da parte del titolare del marchio o con il suo consenso – Prova – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Dispositivo delle decisioni giudiziarie che non identifica i prodotti di cui trattasi – Difficoltà di esecuzione – Ricorso limitato dinanzi al giudice competente in materia di esecuzione forzata – Processo equo – Diritti della difesa – Principio della parità delle armi»

Nella causa C‑175/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 3 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2021, nel procedimento

Harman International Industries Inc.

contro

AB S.A.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Harman International Industries Inc., da D. Piróg e da J. Słupski, adwokaci;

– per la AB S.A., da K. Kucharski e K. Sum, radcowie prawni;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier, S.L. Kalėda e B. Sasinowska, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 36, seconda frase, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

2 La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Harman International Industries Inc. con sede negli Stati Uniti (in prosieguo: la «Harman») e la AB S.A., con sede in Polonia, in merito alla contraffazione di diversi marchi dell’Unione europea.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Il regolamento 2017/1001

3 Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento 2017/1001, intitolato «Diritti conferiti dal marchio UE»:

«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;

b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.

3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:

(...)

b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

c) l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

(...)».

4 L’articolo 15 di tale regolamento, rubricato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio UE», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».

5 L’articolo 129 di tale regolamento, intitolato «Diritto applicabile», recita:

«1. I tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale.

3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».

Direttiva 2004/48/CE

6 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16), intitolato «Oggetto»:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale».

7 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».

8 Il capo II di detta direttiva, intitolato «Misure, procedure e mezzi di ricorso», comprende, tra l’altro, l’articolo 3 della medesima, intitolato «Obbligo generale», che prevede, al paragrafo 2, quanto segue:

«Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

Diritto polacco

9 L’articolo 325 dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge sul codice di procedura civile), del 17 novembre 1964, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), stabilisce che:

«Il dispositivo della sentenza deve contenere il nome del tribunale, i nomi dei giudici, del cancelliere e del pubblico ministero, se quest’ultimo è intervenuto nella causa, la data e il luogo dell’udienza e della pronuncia della sentenza, i nomi delle parti e l’oggetto della causa, nonché la decisione del tribunale sulle richieste delle parti».

10 Secondo l’articolo 758 del codice di procedura civile, i Sądy Rejonowe (Tribunali circondariali, Polonia) così come gli ufficiali giudiziari collegati a tali tribunali sono competenti in materia di esecuzione forzata.

11 Ai sensi dell’articolo 767 di detto codice:

«1. A meno che la legge non disponga diversamente, gli atti dell’ufficiale giudiziario possono essere appellati dinanzi al Sąd Rejonowy [(Tribunale circondariale)]. Un ricorso è anche possibile contro l’omissione di un documento da parte dell’ufficiale giudiziario. Il ricorso è esaminato dal tribunale nella giurisdizione dell’ufficio dell’ufficiale giudiziario.

2. Il ricorso può essere presentato da una parte o da un’altra persona i cui diritti sono stati violati o minacciati dall’atto o dall’omissione dell’ufficiale giudiziario.

(...)».

12 L’articolo 840 del suddetto codice prevede nel suo paragrafo 1:

«Il debitore può chiedere in appello l’annullamento totale o parziale o la limitazione dell’esecutività del titolo esecutivo quando:

1) contesta i fatti che hanno giustificato l’apposizione del titolo esecutivo, in particolare quando contesta l’esistenza dell’obbligazione accertata con un titolo esecutivo semplice diverso da una decisione giudiziaria o quando contesta il trasferimento di un’obbligazione nonostante l’esistenza di un documento formale che la attesti;

2) dopo l’emissione di un titolo esecutivo semplice, si è verificato un evento che ha determinato l’estinzione dell’obbligazione o l’impossibilità della sua esecuzione; se il titolo è una decisione giudiziaria, il debitore può anche basare la sua impugnazione su fatti avvenuti dopo la chiusura del procedimento, sull’eccezione di esecuzione della prestazione, quando l’invocazione di tale eccezione nella causa in questione era inammissibile ex lege, e sull’eccezione di compensazione. (...)».

13 L’articolo 843 del medesimo codice prevede nel suo paragrafo 3:

«Nell’atto di appello, l’appellante deve esporre tutti i reclami che possono essere sollevati in questa fase, altrimenti perderà il diritto di farli valere nel procedimento successivo».

14 L’articolo 1050 del codice di procedura civile così dispone:

«1. Quando il debitore è tenuto a compiere un atto che non può essere compiuto da un’altra persona e il cui compimento dipende esclusivamente dalla sua volontà, il tribunale nella cui giurisdizione l’atto deve essere compiuto, su richiesta del creditore e dopo aver sentito le parti, fissa un termine al debitore per compiere l’atto, sotto pena di...

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