Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 17 November 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date17 November 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 17 novembre 2022 (1)

Causa C-556/21

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

con l’intervento di

E.N.,

S.S.,

J.Y.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Ricorso esperito avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Termine di trasferimento – Sospensione del termine per effettuare il trasferimento»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (2).

2. La domanda di cui trattasi è stata presentata nell’ambito di controversie che oppongono E.N., S.S., e J.Y., richiedenti protezione internazionale, allo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «segretario di Stato»), in relazione alle decisioni di quest’ultimo di respingere senza esame le loro domande di protezione internazionale e di trasferirli verso altri Stati membri. Le summenzionate decisioni sono state annullate dai giudici di primo grado competenti. Il segretario di Stato ha impugnato tali sentenze e ha chiesto, inter alia, a titolo di provvedimenti provvisori, che il termine di trasferimento di detti richiedenti protezione internazionale venisse sospeso, richiesta che è stata accolta.

3. La presente causa offre alla Corte l’occasione di fornire alcune precisazioni sulle modalità di calcolo del termine di cui dispone lo Stato membro richiedente per trasferire il richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente.

4. La causa in esame presenta un collegamento con la causa pendente Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Tratta di esseri umani) (C‑338/21), nella quale viene sollevata la questione se il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (in prosieguo: il «termine di trasferimento») sia sospeso qualndo, parallelamente alla sua domanda di protezione internazionale, la persona interessata abbia chiesto la revisione della decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81/CE (3).

5. Nonostante il fatto che, in queste due cause, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) si interroghi sulle conseguenze della sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento sul computo del termine di trasferimento stesso, le questioni specifiche che si pongono sono diverse. È il motivo per cui dette cause sono oggetto di conclusioni distinte, presentate lo stesso giorno.

6. Nelle presenti conclusioni, ultimata la mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29 del regolamento Dublino III devono essere interpretati nel senso che, nella misura in cui lo Stato membro richiedente ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento e dal momento che il richiedente protezione internazionale non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento ai sensi di detta disposizione, non è possibile, per il giudice dell’appello, adottare, nel corso della trattazione della causa e su domanda dell’autorità competente dello Stato membro di cui si tratti, un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

7. Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. I considerando 4, 5 e 19 di tale regolamento enunciano al riguardo quanto segue:

«(4) Secondo le conclusioni del [Consiglio europeo, nella riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(...)

(19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

8. L’articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento Dublino III dispone quanto segue:

«3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».

9. L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, di tale regolamento così recita:

«1. Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(...)

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

B. Normativa dei Paesi Bassi

10. L’articolo 8:81, paragrafo 1, dell’Algemene wet bestuursrecht (legge generale sul diritto amministrativo) (4), del 4 giugno 1992, dispone quanto segue:

«Qualora venga proposto un ricorso avverso una decisione dinanzi al giudice amministrativo o qualora, prima di un eventuale ricorso dinanzi al giudice amministrativo, venga presentata una domanda di revisione (...), il giudice del procedimento sommario dell’organo giurisdizionale amministrativo che è o può divenire competente nel procedimento principale può adottare, su richiesta, provvedimenti provvisori se l’urgenza lo richiede, alla luce degli interessi in gioco».

11. L’articolo 8 :108, paragrafo 1, di tale legge così recita:

«Salvo il presente titolo non disponga altrimenti, i titoli da 8.1 a 8.3 si applicano, mutatis mutandis, all’appello (...)».

III. Fatti e questione pregiudiziale

12. Il 12 luglio e il 7 ottobre 2019 nonché il 22 novembre 2020, E.N., S.S. e J.Y. hanno presentato ciascuno una domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Il segretario di Stato ha chiesto alle autorità di altri Stati membri di prenderli o di riprenderli in carico. Il 27 ottobre e il 20 novembre 2019 nonché il 19 gennaio 2021, tali autorità hanno accettato, esplicitamente o implicitamente, siffatte richieste di presa o di ripresa in carico.

13. Il 9 gennaio e l’8 febbraio 2020 nonché il 16 febbraio 2021, il segretario di Stato...

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