Roumanie contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
Date18 January 2023
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

18 gennaio 2023 (*)

«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Romania – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 – Metodi di calcolo delle aliquote di sostegno relative alla sottomisura “1a” della misura 215 – Pagamenti per il benessere dei “suini da ingrasso” e delle “scrofette” – Aumento di almeno il 10% dello spazio disponibile assegnato ad ogni animale – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Qualificazione giuridica dei fatti – Articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti»

Nella causa T‑33/21,

Romania, rappresentata da E. Gane e L.-E. Baţagoi, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Aquilina, A. Biolan e M. Kaduczak, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da S. Gervasoni, presidente, L. Madise (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Romania chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2020, L 390, pag. 10), nella parte in cui esclude alcune spese sostenute dalla Romania per gli esercizi dal 2017 al 2019 per un importo di EUR 18 717 475,08 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2 Con decisione C(2008) 3831, del 16 luglio 2008, la Commissione europea ha approvato il programma nazionale di sviluppo rurale della Romania per il periodo 2007-2013 (in prosieguo: il «PNSR 2007-2013»).

3 Il 14 settembre 2011 il Ministero rumeno dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale ha trasmesso alla Commissione una domanda di revisione del PNSR 2007-2013, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2006, L 368, pag. 15). Una delle modifiche proposte era l’introduzione della misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali (in prosieguo: la «misura 215»). A titolo di tale misura, erano stati previsti pagamenti compensativi per le perdite di reddito e per i costi aggiuntivi sostenuti dagli agricoltori allevatori di pollame e di suini che, conformemente al PNSR 2007-2013, avrebbero volontariamente assunto l’attuazione di talune norme in materia di benessere degli animali. L’aiuto era concesso nell’ambito di impegni pluriennali assunti dagli agricoltori per un periodo minimo di cinque anni.

4 Con lettera ARES(2011) 1344895, del 13 dicembre 2011, la Commissione ha comunicato alla Romania di aver ricevuto e analizzato la proposta di modifica del PNSR 2007-2013. Essa ha precisato che, allo stato, la proposta di modifica non era accettabile e ha chiesto chiarimenti. Per quanto riguarda, in particolare, la misura 215, la Commissione ha fatto riferimento, in particolare, ai metodi di calcolo delle aliquote di sostegno relative alla misura 215 richiedendo rettifiche.

5 Il 22 marzo 2012 le autorità rumene hanno caricato nel sistema di gestione dei fondi dell’Unione SFC2007 i metodi di calcolo riveduti.

6 Con lettera ARES(2012) 411175, del 4 aprile 2012, la Commissione ha dato il suo consenso per la settima modifica del PNSR 2007-2013, ivi compreso per la misura 215. Secondo tale lettera, «[i] servizi della Commissione [avevano] analizzato le modifiche proposte» e avevano ritenuto che tali «modifiche rispett[assero] le disposizioni pertinenti del regolamento [(CE)] n. 1698/2005 [del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1)] e del regolamento n. 1974/2006» e che, «[d]i conseguenza, le proposte [erano] accettate».

7 Con la decisione di esecuzione C(2012) 3529 final della Commissione, del 25 maggio 2012, il PNSR 2007-2013 è stato modificato ed è stata introdotta la misura 215.

8 Dal 18 al 29 maggio 2015, la Corte dei conti europea ha effettuato una missione di audit in Romania e ha constatato errori concernenti i pagamenti effettuati in applicazione della misura 215. Secondo le sue constatazioni preliminari, notificate alle autorità rumene il 18 settembre 2015, erano stati individuati errori nel metodo di calcolo dei pagamenti compensativi a titolo delle diverse sottomisure della misura 215. Tali errori avrebbero dato luogo alla concessione di una sovracompensazione agli agricoltori e, di conseguenza, a una violazione dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1). Tra le sottomisure della misura 215 interessate dalle constatazioni della Corte dei conti figurava la sottomisura «1a»: «suini da ingrasso», «scrofette» e «scrofe» – Aumento di almeno il 10% dello spazio disponibile assegnato ad ogni animale (per quanto riguarda unicamente i «suini da ingrasso» e le «scrofette») (in prosieguo: la «sottomisura controversa»).

9 Con lettera n. 493, del 7 gennaio 2016, e con lettera E7324, del 24 marzo 2016, le autorità rumene hanno chiesto il sostegno della Commissione al fine di individuare una soluzione e hanno segnalato che il PNSR 2007-2013 non poteva più essere modificato al momento delle constatazioni della Corte dei conti, vale a dire al 18 settembre 2015.

10 Con lettera del 25 gennaio 2016, la Corte dei conti ha concluso, in particolare, per l’inammissibilità delle spese relative alla sottomisura controversa, in quanto il metodo di calcolo delle aliquote di sostegno applicate era errato.

11 Dopo aver analizzato le constatazioni della Corte dei conti e le risposte delle autorità rumene, la Commissione ha deciso di lanciare un primo audit amministrativo, con il riferimento RD 2/2016/031/RO, concernente la misura 215 relativa al benessere degli animali in Romania per gli esercizi dal 2014 al 2016 (in prosieguo: il «primo audit»).

12 Con lettera ARES(2016) 1403661, del 21 marzo 2016, la Commissione ha considerato che i pagamenti relativi in particolare alla sottomisura controversa contenevano errori sistemici e non erano conformi all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005. Essa ha chiesto alle autorità rumene di fornire ulteriori informazioni riguardo, in particolare, a tale sottomisura. Infatti, sulla base delle informazioni di cui disponeva, un controllo essenziale risultava assente e i pagamenti effettuati a titolo di detta sottomisura sembravano caratterizzati da irregolarità diffuse idonee a rendere le spese corrispondenti inammissibili al finanziamento dell’Unione.

13 Con lettera ARES(2017) 1331659, del 14 marzo 2017, la Commissione ha chiesto alle autorità rumene di procedere ad un nuovo calcolo dei tassi di pagamento e ha proposto l’applicazione di una rettifica finanziaria per gli esercizi dal 2014 al 2016. Più precisamente, essa ha proposto, in particolare, l’applicazione di una rettifica finanziaria forfettaria del 25% delle spese risultanti dai pagamenti compensativi effettuati dall’organismo rumeno riconosciuto, a titolo della sottomisura controversa e rettifiche calcolate in modo puntuale per le spese effettuate a titolo delle sottomisure diverse dalla sottomisura controversa.

14 Le autorità rumene hanno avviato una procedura di conciliazione con il riferimento 17/RO/796 (in prosieguo: la «procedura 17/RO/796») per un importo di EUR 28 087 745,37 relativo ai pagamenti effettuati nell’ambito della sottomisura controversa, durante gli esercizi dal 2014 al 2016.

15 Nella sua relazione presentata nell’ambito della procedura 17/RO/796, contenuta nella sua lettera ARES(2017) 4685136, del 26 settembre 2017, l’organo di conciliazione è giunto alla conclusione che una rettifica forfettaria del 25% era ingiustificata, in quanto, in particolare, le circostanze del caso di specie non consentivano di ritenere che un controllo essenziale fosse assente (v. punto 12 supra), e ha espresso dubbi riguardo all’applicazione di una rettifica per il periodo anteriore alla data di notifica delle constatazioni preliminari della missione di audit effettuata dalla Corte dei conti.

16 Nella sua posizione finale, contenuta nella lettera ARES(2018) 1348956, del 12 marzo 2018, nonché nella relazione di sintesi ARES(2018) 2487854, del 16 maggio 2018, la Commissione, in particolare, ha confermato la sua conclusione secondo la quale i pagamenti effettuati a titolo della sottomisura controversa violavano l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005.

17 Il 13 giugno 2018 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/873, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29). Con tale decisione, la Commissione ha applicato in particolare alla Romania una rettifica finanziaria forfettaria del 25% corrispondente ad un importo di EUR 13 184 846,61 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, a motivo della sovrastima dell’importo dei pagamenti effettuati dall’organismo rumeno riconosciuto a titolo della sottomisura...

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