ZG v Beobank SA.

JurisdictionEuropean Union
Date16 March 2023
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 47, paragrafo 1, lettera a) – Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento – Articoli 58, 60 e 61 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate – Obbligo di tale prestatore di rimborsare al pagatore le operazioni non autorizzate – Contratti quadro – Obbligo di detto prestatore di fornire al pagatore informazioni relative al beneficiario interessato»

Nella causa C‑351/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla justice de paix du canton de Forest (giudice di pace del cantone di Forest, Belgio), con decisione del 13 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2021, nel procedimento

ZG

contro

Beobank SA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per ZG, da C. Sarli, avocate;

– per la Beobank SA, da D. Bracke, advocaat;

– per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da T. Scharf e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 38, lettera a), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra ZG e la Beobank SA, un istituto bancario belga, presso il quale il ricorrente nel procedimento principale è titolare di un conto bancario, in merito a due operazioni di pagamento effettuate mediante la carta di debito di tale ricorrente che quest’ultimo considera operazioni non autorizzate.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 1, 21, 23, 27, 40, 43 e 46 della direttiva 2007/64 così recitavano:

«(1) Ai fini della creazione del mercato interno è essenziale che tutte le frontiere interne alla Comunità [europea] siano smantellate in modo da rendere possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il buon funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento è pertanto fondamentale. (...)

(...)

(21) La presente direttiva dovrebbe specificare gli obblighi cui dovrebbero essere soggetti i prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti dei servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l’UE, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, la presente direttiva dovrebbe fissare i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti dei servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia l’operazione di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva.

(...)

(23) Le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento dovrebbero essere diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di pagamento.

(...)

(27) Il modo in cui l’informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento dovrebbe tener conto delle esigenze di quest’ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costi-efficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l’accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. (...)

(...)

(40) È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dell’operazione e per la certezza giuridica rispetto all’adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento, che la totalità dell’importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. (...)

(...)

(43) Per migliorare l’efficienza dei pagamenti in tutta la Comunità, tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, dovrebbero essere soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. (...) Considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.

(...)

(46) Il buon funzionamento e l’efficienza del sistema di pagamento dipende dal fatto che l’utente possa confidare che il prestatore di servizi di pagamento esegua l’operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. In generale il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti all’operazione di pagamento. È il prestatore che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all’esecuzione di un’operazione di pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell’utente ad eccezione di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario la cui selezione incombe esclusivamente al beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso (poco probabile) in cui non sia appurato (non liquet) se l’importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o meno, il corrispondente onere della prova dovrebbe incombere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si può prevedere che l’istituzione intermediaria, solitamente un organismo “neutrale” quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l’importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli ogniqualvolta sia necessario. Quando l’importo dal pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, il beneficiario dovrebbe disporre immediatamente di un credito nei confronti del suo prestatore di servizi di pagamento come per un credito sul suo conto».

4 Ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, rubricato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

4) “istituto di pagamento”: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità;

5) “operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;

(...)

7) “pagatore”: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

8) “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

9) “prestatore di servizi di pagamento”: organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 26;

10) “utente di servizi di pagamento”: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

11) “consumatore”: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

12) “contratto quadro”: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

(...)».

5 Il titolo III di detta direttiva, rubricato «Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento», comprendeva un capo 2, a sua volta rubricato «Singole operazioni di pagamento».

6 L’articolo 38 della medesima direttiva, rubricato «Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento», al suo punto a) così disponeva:

«Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 36, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione...

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