93/697/EC: Council Decision of 13 December 1993 authorizing certain Member States to apply or to continue to apply to certain mineral oils, when used for specific purposes, reduced rates of excise duty or exemptions from excise duty, in accordance with the procedure provided for in Article 8 (4) of Directive 92/81/EEC

Published date23 December 1993
Subject MatterTaxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 321, 23 December 1993
EUR-Lex - 31993D0697 - IT

93/697/CE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dell'accisa, conformemente alla procedura prevista dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 23/12/1993 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0149
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0149


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1993 che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (93/697/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni applicabili alle accise sugli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che gli Stati membri interessati hanno informato la Commissione della loro intenzione di continuare ad applicare talune esenzioni o riduzioni già previste dalla loro normativa tributaria o di introdurre nuove esenzioni o riduzioni alle quali si applica la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4;

considerando che gli altri Stati membri ne sono stati debitamente informati;

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno convenuto che tali esenzioni o riduzioni sono giustificate in base a considerazioni politiche specifiche non causano distorsioni di concorrenza né intralciano il funzionamento del mercato interno;

considerando che le riduzioni o esenzioni saranno periodicamente oggetto di riesame da parte della Commissione al fine di assicurarne la compatibilità col funzionamento del mercato interno e con la politica comunitaria in materia...

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