93/731/EC: Council Decision of 20 December 1993 on public access to Council documents
Coming into Force | 01 January 1994 |
End of Effective Date | 02 December 2001 |
Celex Number | 31993D0731 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/1993/731/oj |
Published date | 31 December 1993 |
Date | 20 December 1993 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 340, 31 December 1993 |
93/731/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1993 pag. 0043 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 2 pag. 0064
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (93/731/CE)
IL CONSIGLIO,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 3,
visto il suo regolamento interno, in particolare l'articolo 22,
considerando che, il 6 dicembre 1993, il Consiglio e la Commissione hanno approvato un codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione, stabilendo di comune accordo i principi che disciplinano tale accesso;
considerando che occorre adottare disposizioni per l'attuazione di detti principi da parte del Consiglio;
considerando che tali disposizioni si applicano a tutti i documenti in possesso del Consiglio, indipendentemente dal loro supporto, ad esclusione dei documenti elaborati da persone, organismi o istituzioni estranei al Consiglio;
considerando che il principio di un vasto accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, che si iscrive nel contesto di una maggiore trasparenza dei suoi lavori, deve tuttavia essere corredato di deroghe intese segnatamente alla tutela dell'interesse pubblico, dell'individuo e della vita privata;
considerando che, ai fini della razionalizzazione e dell'efficienza, occorre prevedere che il segretario generale del Consiglio firmi, a nome del Consiglio e con la sua autorizzazione, le risposte alle richieste d'accesso ai documenti, salvi i casi in cui il Consiglio deve pronunciarsi su una richiesta di conferma;
considerando che la presente decisione si applica nel rispetto delle disposizioni sulla protezione delle informazioni riservate,
DECIDE:
Articolo 1
1. Il pubblico ha accesso ai documenti del Consiglio alle condizioni previste dalla presente decisione.
2. Per documento del Consiglio si intende ogni scritto contenente dati esistenti, in possesso di detta istituzione, indipendentemente dal suo supporto, salvo l'articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 2
1. La richiesta di accesso ad un documento del Consiglio è rivolta per iscritto al Consiglio (1). Essa...
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