94/942/CFSP: Council Decision of 19 December 1994 on the joint action adopted by the Council of the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union concerning the control of exports of dual-use goods

Published date31 December 1994
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 367, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994D0942 - IT

94/942/PESC: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1994 pag. 0008 - 0163
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 15 pag. 0090
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 15 pag. 0090


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (94/942/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 1992,

DECIDE:

Articolo 1

È adottata un'azione comune intesa, ai fini della tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri e del rispetto dei loro impegni internazionali, a controllare l'esportazione dalla Comunità di taluni beni che possono essere utilizzati per scopi sia civili che militari, denominati «beni a duplice uso».

La presente decisione e il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso (1), costituiscono un sistema integrato cui partecipano, ognuno secondo le proprie competenze, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

L'elenco dei beni a duplice uso è quello di cui all'allegato I. Si fa riferimento a tale elenco per l'applicazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3381/94.

Articolo 3

L'elenco delle destinazioni cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 3381/94 figura nell'allegato II.

Articolo 4

Nell'allegato III figurano le linee direttrici da applicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3381/94.

Articolo 5

L'elenco dei beni cui si applica l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 3381/94 figura nell'allegato IV.

Articolo 6

L'elenco dei beni e degli Stati membri cui si applica l'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94 figura nell'allegato V.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, lo stesso giorno del regolamento (CE) n. 3381/94.

Le eventuali successive modifiche della presente decisione saranno pubblicate anch'esse nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 2 della decisione e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94 (Elenco comune dei beni a duplice uso la cui esportazione dalla Comunità europea è soggetta a controllo)

ELENCO DEI BENI A DUPLICE USO Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare il controllo strategico comunitario, il regime di controllo della tecnologia relativa ai missili, il gruppo di fornitori di articoli nucleari e il gruppo Australia. Non è stato tenuto conto degli articoli che gli Stati membri desiderano iscrivere in un elenco di esclusione. Non è stato tenuto conto dei controlli nazionali (controlli non effettuati a titolo di un regime) eventualmente mantenuti da Stati membri.

NOTE GENERALI ALL'ELENCO DELLE MERCI A DOPPIO USO

1. Le merci progettate o modificate per uso militare, sono specificate nei paragrafi pertinenti dell'Elenco dei materiali di armamento.

2. È sottoposta ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito qualsiasi merce (compresi gli impianti) non specificata nel presente elenco qualora in tale merce (compresi gli impianti) siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questa possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati elementi principali occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altri fattori e circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale della merce in esportazione.

3. L'autorizzazione all'esportazione delle tecnologie elencate nel presente elenco è limitata alle sole tecnologie in forma tangibile.

4. Le merci specificate nel presente elenco sono da intendersi sia nuove che usate.

Nota della tecnologia nucleare (NTN)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione E della categoria 0) L'esportazione della «tecnologia» direttamente associata ad una qualsiasi merce specificata nella categoria 0, è sottoposta ad autorizzazione con le stesse modalità previste per quella merce.

La «tecnologia» per lo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di merci sottoposte ad autorizzazione rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per altre merci non sottoposte ad autorizzazione.

L'autorizzazione all'esportazione di una qualsiasi merce, comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di tecnologia necessaria per l'installazione, funzionamento, manutenzione e riparazione di quella merce.

L'autorizzazione all'esportazione di «tecnologia» non è richiesta per le informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base».

Nota generale della tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione E delle categorie da 1 a 9) L'esportazione della «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di merci specificate nelle categorie da 1 a 9, è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.

La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di merci specificate nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per merci non specificate nell'elenco.

L'autorizzazione all'esportazione di merci, comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di tecnologia necessaria per l'installazione, funzionamento, manutenzione e riparazione delle merci.

NB: La presente disposizione non si applica alla «tecnologia» di riparazione specificata in 8E002.a.

L'autorizzazione all'esportazione di «tecnologia» non è richiesta per le informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base».

Nota generale del «Software» (NGS)

La presente Nota non sottopone ad autorizzazione il «software» specificato alla sezione D delle categorie da 0 a 9 quando è:

a. generalmente disponibile al pubblico in quanto:

1. venduto direttamente a stock, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio:

a. al banco,

b. per corrispondenza, o c. su ordinazione telefonica, e 2. progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore, o b. «di pubblico dominio».

Definizioni dei termini usati nell'elenco delle merci a doppio uso

I riferimenti alle categorie sono riportati tra parentesi dopo le definizioni.

1. «Accordabile» (6) Capacità di un «laser» di produrre energia continua su tutte le lunghezze d'onda comprese nella gamma di più transizioni «laser». Un «laser» a selezione di riga produce lunghezze d'onda discrete con una transizione «laser», e quindi non è considerato accordabile.

2. «Addensamento isostatico a caldo» (2) Processo di compressione di una fusione a temperature superiori a 375 K (102°C) in cavità chiusa tramite vari mezzi (gas, liquido, particelle solide, ecc.) in modo da creare forze uguali in tutte le direzioni per ridurre o eliminare vuoti interni nella fusione.

3. «Aeromobile» (7) (9) Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

NB: Vedere anche «aeromobile civile».

4. «Aeromobile civile» (7) (9) Il termine «aeromobile civile» comprende solo quei tipi di «aeromobili» elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'Aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

NB: Vedere anche «aeromobile».

5. «Agilità di frequenza» (salti di frequenza) (5) Forma di «spettro esteso» nel quale la frequenza di trasmissione di un canale di comunicazione singolo è modificata in progressione discontinua.

6. «Agilità di frequenza per radar» (6) Tecnica di qualsiasi tipo che modifica, secondo una sequenza pseudo-casuale, la frequenza portante di un trasmettitore radar ad impulsi, tra gli impulsi o gruppi di impulsi, di una quantità uguale o superiore alla banda passante dell'impulso.

7. «Altre materie fissili» (0) Rientrano in questa definizione l'americio-242 m, il curio-245 e -247, il californio-249 e -251, gli isotopi di plutonio diversi dagli isotopi di plutonio-238 e -239 «precedentemente separati», e qualsiasi prodotto contenente i suddetti elementi.

8. «Amplificazione ottica» (5) Tecnica di amplificazione nel campo delle comunicazioni ottiche che introduce un guadagno di segnali ottici, generati da una sorgente ottica separata, senza conversione in segnali elettrici, cioè mediante l'uso di amplificatori ottici a semiconduttore, amplificatori di luce a fibre ottiche.

9. «Analizzatori di rete a spazzolamento di frequenza» (3) Analizzatori che consentono la misura automatica dei parametri del circuito equivalente su una gamma di frequenze, mediante tecniche di misura a spazzolamento di frequenza ma non con misure...

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