95/29/EC: Commission Decision of 13 February 1995 amending Decision 94/382/EC on the approval of alternative heat treatment systems for processing animal waste of ruminant origin, with a view to the inactivation of spongiform encephalopathy agents
Published date | 18 February 1995 |
Subject Matter | legislazione veterinaria,législation vétérinaire |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 38, 18 febbraio 1995,Journal officiel des Communautés européennes, L 38, 18 février 1995 |
95/29/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1995 che modifica la decisione 94/382/CE sull' ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell' inattivazione degli agenti dell' encefalopatia spongiforme
Gazzetta ufficiale n. L 038 del 18/02/1995 pag. 0017 - 0018
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1995 che modifica la decisione 94/382/CE sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (95/29/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (1), modificata dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'allegato II, capitolo II, punto 6, lettera c),
considerando che ai sensi del punto 6, lettera a) dell'allegato II, capitolo II della direttiva 90/667/CEE, i materiali ad alto rischio devono essere riscaldati per 20 minuti ad una temperatura di almeno 133 °C nella parte più e ad una pressione di 3 bar, dopo che le dimensioni dei pezzi di detto materiale grezzo sono state ridotte ad almeno 50 mm;
considerando che il punto 6, lettera c) dell'allegato II, capitolo II della suddetta direttiva prevede tuttavia che possano essere ammessi sistemi alternativi di trattamento termico; che pertanto è stata adottata la decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio (3);
considerando che, in base ai risultati di uno studio scientifico sui valori dei parametri fisici che devono essere applicati per rendere inattivi gli agenti della malattia del trotto e dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), si è reso possibile fissare provvisoriamente i parametri utilizzati in altri processi, descritti nella decisione 92/562/CEE, che renderanno inattivi detti agenti;
considerando...
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