95/58/EC: Commission Decision of 2 March 1995 amending Decision 94/85/EC drawing up a list of third countries from which the Member States authorize imports of fresh poultrymeat (Text with EEA relevance)
Published date | 11 March 1995 |
Subject Matter | Eggs and poultry,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 55, 11 March 1995 |
95/58/CE: Decisione della Commissione del 2 marzo 1995 recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 11/03/1995 pag. 0041 - 0041
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1995 recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/58/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE (2), in particolare l'articolo 9,
considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE (4), ha fissato l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche;
considerando che vari paesi hanno fornito nuove assicurazioni, in particolare la Namibia e la Slovenia; che l'esame di tali assicurazioni ha dimostrato che i paesi di cui trattasi soddisfano i requisiti comunitari;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato della decisione 94/85/CE sono aggiunte le seguenti linee, conformemente all'ordine alfabetico dei codici ISO:
"" ID="1">« > ID="2">NA> ID="3">Namibia> ID="4">×> ID="5">Soltanto carni di struzzo"> ID="2">SI> ID="3">Slovenia> ID="4">×> ID="6">»">
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 1995.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU n. L...
To continue reading
Request your trial