95/58/EC: Commission Decision of 2 March 1995 amending Decision 94/85/EC drawing up a list of third countries from which the Member States authorize imports of fresh poultrymeat (Text with EEA relevance)

Published date11 March 1995
Subject MatterEggs and poultry,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 55, 11 March 1995
EUR-Lex - 31995D0058 - IT 31995D0058

95/58/CE: Decisione della Commissione del 2 marzo 1995 recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 11/03/1995 pag. 0041 - 0041


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1995 recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE (4), ha fissato l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche;

considerando che vari paesi hanno fornito nuove assicurazioni, in particolare la Namibia e la Slovenia; che l'esame di tali assicurazioni ha dimostrato che i paesi di cui trattasi soddisfano i requisiti comunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 94/85/CE sono aggiunte le seguenti linee, conformemente all'ordine alfabetico dei codici ISO:

"" ID="1">« > ID="2">NA> ID="3">Namibia> ID="4">×> ID="5">Soltanto carni di struzzo"> ID="2">SI> ID="3">Slovenia> ID="4">×> ID="6">»">

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L...

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