96/19/EC: Commission Decision of 22 December 1995 amending the information contained in the list in the Annex to Regulation (EEC) No 55/87 establishing the list of vessels exceeding eight metres length overall permitted to use beam trawls within certain coastal areas of the Community

Published date09 January 1996
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 6, 9 January 1996
EUR-Lex - 31996D0019 - IT 31996D0019

96/19/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 09/01/1996 pag. 0023 - 0025


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1995 che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità (96/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/95 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3410/93 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità degli Stati membri interessati, hanno chiesto di modificare alcuni dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3094/86; che tali domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare i dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 11.

(3)...

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