96/273/EC: Council Decision of 22 April 1996 authorizing certain Member States to apply or to continue to apply to certain mineral oils, when used for specific purposes, reduced rates of excise duty or exemptions from excise duty, in accordance with the procedure provided for in Article 8 (4) of Directive 92/81/EEC
Published date | 25 April 1996 |
Subject Matter | Taxation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 102, 25 April 1996 |
96/273/CE: Decisione del Consiglio, del 22 aprile 1996, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzione d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 25/04/1996 pag. 0040 - 0041
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1996 che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzione d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (96/273/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione (2),
considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni dalle accise o riduzioni dell'aliquota d'accisa sugli oli minerali in base ad alcune politiche specifiche;
considerando che taluni Stati membri hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di continuare ad applicare taluni esoneri o riduzioni esistenti nel loro diritto tributario o di introdurne dei nuovi, cui dovrebbe applicarsi la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
considerando che gli altri Stati membri sono stati informati di tali notifiche;
considerando che la Commissione e tutti gli Stati membri riconoscono che tali esenzione sono motivate da politiche specifiche e che non comportano distorsioni della concorrenza né ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno;
considerando che la Commissione esamina regolarmente tali riduzioni ed esenzioni per accertare che siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno o con la politica comunitaria di protezione dell'ambiente;
considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio riesamina la situazione non oltre il 31 dicembre 1996, sulla base di una relazione della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell'articolo 8, paragrafo 4...
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