96/743/EC: Commission Decision of 9 December 1996 on the adoption of specific measures to temporarily prohibit the use of the comprehensive guarantee for certain external Community transit operations

Published date28 December 1996
Subject MatterHarmonisation of customs law: Community transit
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 338, 28 December 1996
EUR-Lex - 31996D0743 - IT

96/743/CE: Decisione della Commissione del 9 dicembre 1996 relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario esterno

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0105 - 0106


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1996 relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario esterno (96/743/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 362,

considerando che l'amministrazione doganale del Regno di Spagna, con lettera del 4 aprile 1995, completata dalla lettera del 27 luglio 1995, ha chiesto l'accordo della Commissione per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative alle sigarette di cui alla sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato; che, in questo ambito, essa ha ottenuto l'accordo della Commissione con decisione 95/521/CE (4); che il divieto è stato adottato dalla Spagna ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1996 per tutti gli Stati membri;

considerando che l'amministrazione doganale della Repubblica federale di Germania, con lettera del 6 settembre 1995, ha chiesto l'accordo della Commissione per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative ad alcune merci; che, in tale ambito, essa ha ottenuto l'accordo della Commissione con decisione 96/37/CE (5); che il divieto è stato adottato dalla Germania ed è entrato in vigore il 1° aprile 1996 per tutti gli Stati membri;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 482/96 (6) della Commissione ha prorogato fino al 31 dicembre 1996 le misure concernenti il...

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