97/425/EC: Council Decision of 30 June 1997 authorizing Member States to apply and to continue to apply to certain mineral oils, when used for specific purposes, existing reduced rates of excise duty or exemptions from excise duty, in accordance with the procedure provided for in Directive 92/81/EEC

Published date10 July 1997
Subject MatterTaxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 182, 10 July 1997
EUR-Lex - 31997D0425 - IT

97/425/CE: Decisione del Consiglio del 30 giugno 1997 che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 10/07/1997 pag. 0022 - 0027


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997 che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (97/425/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 4 e 6,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, ha autorizzato uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE il Consiglio deve riesaminare la situazione anteriormente al 31 dicembre 1996 sulla base della relazione presentata dalla Commissione;

considerando che alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che intendono continuare ad applicare alcune esenzioni o riduzioni di questo tipo previste nel loro diritto fiscale o a introdurne di nuove, a cui si dovrebbe applicare la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 precitato;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in proposito;

considerando che per specifiche considerazioni di ordine politico, alcune esenzioni e riduzioni dovrebbero continuare ad avere effetto fino al 31 dicembre 1999 ed altre fino al 31 dicembre 1998; che si dovrebbe prevedere una proroga oltre la suddetta data; che le riduzioni o esenzioni saranno periodicamente riesaminate dalla Commissione per garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con gli altri obiettivi del trattato;

considerando che alcune esenzioni e riduzioni dovrebbero essere abolite a decorrere dal 1° gennaio 1998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (4), i seguenti Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 1999 e a continuare ad applicare automaticamente per periodi successivi di due anni, salvo che, prima della scadenza di detti periodi, il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se abrogare o modificare in tutto o in parte tali deroghe:

1. Regno del Belgio:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per il gas di petrolio liquefatto (LPG), il gas naturale ed il metano,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto.

2. Regno di Danimarca:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e a condizione che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o di tassa di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel al di fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3. Repubblica federale di Germania:

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante per il riscaldamento,

- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,

- per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

4. Repubblica ellenica:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,

- per il gas di petrolio liquefatto e il metano utilizzati a fini industriali,

- per l'utilizzazione da parte delle forze armate nazionali,

- per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali.

5. Regno di Spagna:

- per il gas di petrolio liquefatto utilizzato...

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