Decisione della Commissione del 22 aprile 1998 concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/294/CE)

Published date05 May 1998
Subject Mattersanità pubblica,cereali,ambiente,salud pública,cereales,medio ambiente,santé publique,céréales,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 131, 05 maggio 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 131, 05 de mayo de 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 131, 05 mai 1998
TESTO consolidato: 31998D0294 — IT — 22.04.1998

1998D0294 — IT — 22.04.1998 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1998 concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/294/CE) (GU L 131, 5.5.1998, p.32)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 061, 10.3.1999, pag. 55 (294/98)



▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/294/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ( 1 ), modificata dalla direttiva 97/35/CE della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 13,

considerando che gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE stabiliscono una procedura comunitaria che consente all'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da questi costituiti;

considerando che alle autorità competenti della Francia è stata trasmessa una notificazione sull'immissione in commercio di un tale prodotto;

considerando che le autorità competenti francesi hanno in seguito inviato il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni nei confronti del fascicolo in questione;

considerando che successivamente il richiedente ha modificato l'etichettatura proposta nel fascicolo originale in maniera da:

dichiarare su tutte le confezioni di sementi che le stesse contengono semente di granturco ottenuta a seguito di modificazione genetica, allo scopo di rendere il granturco resistente agli insetti mediante l'espressione di una tossina del Bacillus thuringiensis;

dotare tutti gli acquirenti di tale granturco di un manuale tecnico contenente informazioni esaustive sullo sviluppo, l'azione e l'uso delle sementi, incluso l'impiego delle biotecnologie per svilupparle e la necessità di seguire le pratiche di controllo della resistenza agli insetti secondo prescrizione;

informare i commercianti europei di granaglie dell'approvazione ottenuta per la linea di granturco MON 810, fornendo loro dati completi sul prodotto;

informare i commercianti mondiali di granturco nei paesi nei quali la produzione di granturco della linea MON 810 è stata approvata dell'esistenza di tale approvazione e del fatto che questo granturco è stato sviluppato utilizzando tecniche di ingegneria genetica e che le partite di granaglie potrebbero contenere granturco geneticamente modificato;

informare i commercianti mondiali di...

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