98/433/EC: Commission Decision of 26 June 1998 on harmonised criteria for dispensations according to Article 9 of Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (notified under document number C(1998) 1758) (Text with EEA relevance)

Published date08 July 1998
Subject MatterSocial provisions,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 08 July 1998
EUR-Lex - 31998D0433 - IT

98/433/CE: Decisione della Commissione del 26 giugno 1998 che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(1998) 1758] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 08/07/1998 pag. 0019 - 0020


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1998 che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(1998) 1758] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 9 della direttiva 96/82/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i gestori di taluni stabilimenti siano tenuti a presentare rapporti sulla sicurezza;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 96/82/CE stabilisce che qualora si comprovi all'autorità competente che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovino in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, lo Stato membro può secondo i criteri di cui alla lettera b), limitare le informazioni richieste nel rapporto sulla sicurezza agli argomenti relativi alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

considerando che tali criteri non influiscano sulla determinazione delle quantità limite delle sostanze pericolose ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 96/82/CE;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 96/82/CE stabilisce che anteriormente alla messa in applicazione della direttiva e secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24...

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