98/697/EC: Commission Decision of 25 November 1998 extending the prohibition on the use of the comprehensive guarantee for certain external Community transit operations introduced by Decision 96/743/EC (notified under document number C(1998) 3443) (Text with EEA relevance)

Published date08 December 1998
Subject MatterHarmonisation of customs law: Community transit
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 08 December 1998
EUR-Lex - 31998D0697 - IT 31998D0697

98/697/CE: Decisione della Commissione del 25 novembre 1998 che proroga il divieto di ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario, stabilito con la decisione 96/743/CE [notificata con il numero C(1998) 3443] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 08/12/1998 pag. 0019 - 0019


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1998 che proroga il divieto di ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario, stabilito con la decisione 96/743/CE [notificata con il numero C(1998) 3443] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/697/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 (4), in particolare l'articolo 362,

considerando che in virtù dell'articolo 362, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente nei confronti di merci che presentano un rischio maggiore di frodi, a richiesta di uno o più Stati membri;

considerando che la Commissione deve stabilire almeno una volta all'anno se sia opportuno mantenere le misure adottate in virtù dell'articolo 362, paragrafo 1;

considerando che con la decisione 96/743/CE della Commissione, del 9 dicembre 1996, relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario esterno (5), modificata dalla decisione 97/583/CE (6) e prorogata dalla decisione 98/7/CE (7), la Commissione ha deciso di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative alle sigarette della sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato e a talune merci il cui elenco figura in allegato a detta decisione, a motivo del rischio di frode maggiore connesso a queste operazioni;

considerando...

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