__[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ M. Campos Sánchez-Bordona, __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:538
Date07 July 2022
Celex Number62021CC0296
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 7 luglio 2022 (1)

Causa C-296/21

A

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto‑oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)]

«Procedimento pregiudiziale – Acquisizione e detenzione di armi da fuoco – Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione – Direttiva 91/477/CEERegolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 – Articolo 7, paragrafo 2 – Riconoscimento reciproco – Articolo 3, paragrafo 1 – Organismo di verifica designato dagli Stati membri – Articolo 3, paragrafo 3 – Organismo di verifica che non figura nell’elenco degli organismi di verifica degli Stati membri pubblicato dalla Commissione»






1. La direttiva 91/477/CEE (2), come modificata dalla direttiva 2008/51/CE (3), rispecchiava, tra altre preoccupazioni del legislatore dell’Unione, quella di disciplinare il regime relativo alla disattivazione delle armi da fuoco.

2. Il regolamento di esecuzione 2015/2403 (UE) (4) è inteso a garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, come prevedeva la direttiva 2008/51. A tal fine, esso richiede che un’autorità competente verifichi che la disattivazione sia stata effettuata in conformità a determinate specifiche tecniche (stabilite nell’allegato I di detto regolamento) e rilasci al proprietario dell’arma un certificato che lo attesti.

3. Il giudice del rinvio nutre, in sostanza, due dubbi in ordine all’interpretazione della direttiva 91/477 e del regolamento di esecuzione 2015/2403:

– da un lato, intende sapere se un organismo di diritto privato, costituito sotto forma di società a responsabilità limitata, possa agire in veste di «organismo di verifica» e rilasciare il certificato di disattivazione;

– dall’altro, chiede se il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, dei certificati di disattivazione delle armi emessi in un altro Stato membro sia subordinato alla circostanza che la Commissione abbia inserito l’organismo che li ha rilasciati nell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/2403.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 91/477

4. Ai sensi dell’articolo 1:

«1. Ai fini della presente direttiva, si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell’allegato I.

Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se:

– ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,

– come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata.

1 bis. Ai fini della presente direttiva, si intende per “parte” qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

1 ter. Ai fini della presente direttiva, si intendono per “parte essenziale” il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte.

(...)».

5. L’articolo 4 enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate.

(...)».

6. Nell’ambito del capitolo 3 («Formalità relative alla circolazione delle armi nella Comunità»), l’articolo 14 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l’ingresso nel loro territorio:

– di un’arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;

(...)».

7. A tenore dell’allegato I:

«(...)

III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione:

a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.

(...)

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un’autorità competente, delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che le modifiche apportate all’arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell’arma da fuoco o l’applicazione a tal fine sull’arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

(...)».

2. Regolamento di esecuzione 2015/2403

8. L’articolo 2 («Persone ed organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco») così recita:

«La disattivazione delle armi da fuoco è effettuata da organismi pubblici o privati o da persone abilitate a farlo in conformità alla legislazione nazionale».

9. L’articolo 3 («Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco») stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri designano un’autorità competente per verificare che la disattivazione dell’arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I (“l’organismo di verifica”).

2. Se l’organismo di verifica è altresì autorizzato a disattivare le armi da fuoco, gli Stati membri garantiscono una chiara separazione dei compiti e delle persone che li eseguono nell’ambito di tale organismo.

3. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di verifica designati dagli Stati membri, comprese informazioni dettagliate sugli stessi, il simbolo di ogni organismo nonché informazioni di contatto.

4. Se la disattivazione dell’arma da fuoco è stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, l’organismo di verifica rilascia al proprietario dell’arma da fuoco un certificato di disattivazione redatto secondo il modello di cui all’allegato III. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia nella lingua dello Stato membro in cui è stato rilasciato, sia in inglese.

(...)».

10. L’articolo 7 («Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione») dispone quanto segue:

«1. Le armi da fuoco disattivate possono essere trasferite unicamente in un altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate da un certificato di disattivazione a norma del presente regolamento.

2. Gli Stati membri riconoscono i certificati di disattivazione rilasciati da un altro Stato membro se questi soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri che hanno introdotto misure supplementari in conformità dell’articolo 6 possono chiedere la prova che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel loro territorio siano conformi a tali misure supplementari».

11. L’articolo 8 («Requisiti della notifica») così recita:

«Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento (...)».

12. L’allegato I («Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco») definisce le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sulla base di tre tabelle:

– tabella I, che elenca i diversi tipi di armi da fuoco;

– tabella II, che descrive le operazioni da effettuare per rendere ogni componente essenziale delle armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabile;

– tabella III, che stabilisce le operazioni specifiche per i componenti essenziali di ciascun tipo di arma da fuoco.

13. L’allegato III contiene il «Modello di certificato per le armi da fuoco disattivate».

B. Diritto finlandese. Ampuma-aselaki (1/1998) (5)

14. L’articolo 112a («Trasferimento e importazione di armi da fuoco disattivate in Finlandia») così dispone:

«Chiunque trasferisca o importi un’arma da fuoco disattivata in Finlandia deve presentare, entro 30 giorni dal trasferimento o dall’importazione, l’arma da fuoco ad un’autorità di polizia o all’Amministrazione centrale della polizia a fini di controllo».

15. Ai sensi dell’articolo 91:

«In caso di scadenza o revoca di una licenza per il commercio di armi o di una licenza di porto d’armi per uso privato, la polizia deve emanare un provvedimento con cui dispone il sequestro delle armi da fuoco, delle loro parti, delle cartucce e delle munizioni particolarmente pericolose se non sono state già consegnate a un soggetto titolare di regolare autorizzazione. La polizia deve emanare un provvedimento di sequestro anche quando il possessore di armi da fuoco o parti di armi non autorizzate, cartucce non autorizzate o munizioni particolarmente pericolose denuncia di propria iniziativa un oggetto alla polizia e lo consegna ad essa in custodia. (...)».

16. Conformemente all’articolo 112b («Disattivazione di armi da fuoco»), paragrafo 2:

«Il regolamento di esecuzione 2015/2403...

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