__[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ Emiliou __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:540
Date07 July 2022
Celex Number62021CC0372
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 7 luglio 2022 (1)

Causa C372/21

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR

con l’intervento di:

Bildungsdirektion für Vorarlberg

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Diritto di stabilimento – Articolo 17 TFUE – Chiese e associazioni o comunità religiose – Sovvenzionamento di una scuola privata riconosciuta come scuola confessionale da un’associazione religiosa con sede in un altro Stato membro»






I. Introduzione

1. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TFUE, l’Unione europea «rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale». A sua volta, l’articolo 49, primo comma, TFUE stabilisce che «le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate».

2. La presente causa verte sull’interazione tra tali due disposizioni. In particolare, essa solleva due questioni principali.

3. In primo luogo, l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE osta all’applicazione delle norme dell’Unione in materia di libera circolazione dei servizi nel caso in cui un’associazione religiosa, stabilita in uno Stato membro, riconosca una scuola situata in un altro Stato membro come scuola confessionale e chieda finanziamenti pubblici in quest’ultimo Stato ? In secondo luogo, in caso contrario, tali norme possono essere utilmente invocate in relazione a un’attività economica che, in caso di rimozione dell’asserita restrizione nello Stato membro ospitante, perderebbe il suo carattere economico ?

II. Contesto normativo nazionale

4. L’articolo 1 del Gesetz vom 20 Mai 1874 betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften (legge austriaca relativa al riconoscimento giuridico delle associazioni religiose; in prosieguo: l’«AnerkennungsG») (2) prevede quanto segue:

«I membri di una confessione religiosa non riconosciuta dalla legge sono riconosciuti come associazione religiosa alle seguenti condizioni:

1) nulla nella loro dottrina religiosa, nelle loro cerimonie, nei loro statuti e nella denominazione da essi adottata deve essere illegale o contrario alla morale;

2) è garantita l’istituzione e l’esistenza di almeno una comunità religiosa fondata in conformità ai requisiti di cui alla presente legge».

5. L’articolo 2 dell’AnerkennungsG è così formulato:

«Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1, il Cultusminister [Ministro dell’Istruzione, Austria] riconosce l’associazione religiosa.

Per effetto del riconoscimento, l’associazione religiosa gode di tutti i diritti conferiti alle chiese e alle associazioni religiose riconosciute dalla legge».

6. L’articolo 11 del Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften (legge federale sulla personalità giuridica delle comunità religiose; in prosieguo: il «BekGG») (3) prevede requisiti aggiuntivi per il riconoscimento di una comunità religiosa ai sensi dell’AnerkennungsG. Esso dispone quanto segue:

«Ai fini del riconoscimento, una comunità religiosa deve soddisfare, oltre ai requisiti previsti nell’[AnerkennungsG], le condizioni che seguono.

1) La comunità religiosa deve:

a) esistere in Austria da almeno 20 anni, dei quali 10 in forma organizzata e almeno 5 come comunità religiosa dotata di personalità giuridica ai sensi della presente legge; o

b) essere integrata sotto il profilo organizzativo e dottrinale in un’associazione religiosa attiva a livello internazionale che esiste da almeno 100 anni ed essere già attiva in Austria in forma organizzata da almeno 10 anni; o

c) essere integrata sotto il profilo organizzativo e dottrinale in un’associazione religiosa attiva a livello internazionale che esiste da almeno 200 anni e

d) riunire un numero di membri pari almeno al 2 per mille della popolazione austriaca, come determinata nell’ultimo censimento. Se la comunità religiosa non è in grado di fornire tale prova sulla base dei dati del censimento, essa è tenuta a fornirla in qualsiasi altra forma idonea.

2) I proventi e le risorse della comunità religiosa possono essere utilizzati soltanto a fini religiosi, ivi compresi fini caritativi e di interesse generale fondati su principi religiosi.

3) La comunità dei fedeli deve essere rispettosa nei confronti della società e dello Stato.

4) Essa non deve causare perturbazioni illecite nei rapporti con le chiese e le associazioni religiose riconosciute dalla legge e con altre comunità religiose esistenti».

7. Sotto la rubrica «Sovvenzionamento di scuole private confessionali», l’articolo 17 del Privatschulgesetz (legge austriaca sulle scuole private; in prosieguo: il «PrivSchG») (4), in materia di ammissibilità, prevede quanto segue:

«1) Le chiese e le associazioni religiose legalmente riconosciute beneficiano di sovvenzioni per le spese del personale delle scuole private confessionali riconosciute dallo Stato in conformità con le seguenti disposizioni.

2) Per scuole private confessionali s’intendono le scuole istituite e mantenute da chiese e associazioni religiose legalmente riconosciute e dalle loro istituzioni, nonché le scuole istituite e mantenute da associazioni, fondazioni e fondi, che sono riconosciute come scuole confessionali dall’autorità superiore ecclesiastica (associazione religiosa) competente».

8. L’articolo 18, paragrafo 1, del PrivSchG, concernente l’ambito di applicazione delle sovvenzioni, così recita:

«Alle chiese e alle associazioni religiose legalmente riconosciute è fornito, a titolo di sovvenzione, il personale docente necessario per l’attuazione del programma della scuola di cui trattasi (...), purché il rapporto tra il numero di studenti e insegnanti della scuola confessionale in questione corrisponda essenzialmente a quello che caratterizza gli istituti scolastici pubblici di tipo e ubicazione identici o comparabili».

9. Ai sensi dell’articolo 19 del PrivSchG, rubricato «Natura della sovvenzione», le sovvenzioni per la retribuzione del personale sono erogate, in linea di principio, mediante l’assegnazione di insegnanti, dipendenti dello Stato federale o del Land o ad essi legati da contratto, a titolo di «sovvenzioni in termini di risorse umane».

10. L’articolo 21 del PrivSchG, relativo alle condizioni per il sovvenzionamento di altre scuole private, così dispone:

«1) Alle scuole private riconosciute dallo Stato che non rientrano nell’articolo 17, lo Stato federale può assegnare sovvenzioni per le spese del personale sulla base dei fondi disponibili ai sensi della rispettiva legge finanziaria federale, qualora

(…)

b) la gestione della scuola non abbia fini di lucro,

(…)».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

11. La Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR (Chiesa libera avventista del settimo giorno in Germania; in prosieguo: la «ricorrente») è un’associazione religiosa riconosciuta in Germania, in cui beneficia dello status di persona giuridica di diritto pubblico. Essa non gode dello stesso status in Austria.

12. Nel 2019 la ricorrente ha riconosciuto come scuola confessionale un istituto privato in Austria, gestito da un’associazione privata e costituito da una scuola primaria e secondaria, e ha presentato una richiesta di finanziamento pubblico per il suo personale ai sensi delle disposizioni del PrivSchG.

13. Con decisione del 3 settembre 2019, la Bildungsdirektion für Voralberg (direzione dell’istruzione e formazione del Vorarlberg, Austria) ha respinto tale richiesta.

14. La ricorrente ha impugnato tale decisione. Detta impugnazione è stata tuttavia respinta, in quanto infondata, con sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) del 26 febbraio 2020. Tale giudice ha ritenuto che la scuola in questione non possedesse lo status giuridico speciale concesso alle scuole «confessionali» ai sensi dell’articolo 18 del PrivSchG, poiché la ricorrente non era legalmente riconosciuta in Austria quale chiesa o associazione religiosa. Esso ha quindi concluso che i requisiti di cui agli articoli 17 e seguenti del PrivSchG non erano soddisfatti.

15. La ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione avverso la sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). Nutrendo dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa nazionale pertinente (in prosieguo: la «normativa nazionale di cui trattasi»), tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se, alla luce dell’articolo 17 TFUE, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 56 TFUE, una situazione in cui un’associazione religiosa riconosciuta e stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea chieda, in un altro Stato membro, sovvenzioni a favore di una scuola privata da essa riconosciuta come confessionale e che viene gestita in tale altro Stato membro da un’associazione registrata in detto Stato membro conformemente al diritto dello stesso.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che prevede, come condizione per la sovvenzione di scuole private confessionali, che il richiedente sia riconosciuto come chiesa o associazione religiosa dal diritto nazionale».

16. La ricorrente, i governi ceco e austriaco, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte.

IV. Analisi

17. Nei paragrafi che seguono esaminerò i due problemi principali sollevati dalle questioni proposte, che riguardano, in sostanza, gli effetti dell’articolo 17, paragrafo 1, TFUE (A) e l’ambito di...

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