ABLV Bank AS, en liquidation v Single Resolution Board.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62021CJ0202 |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:734 |
Date | 29 September 2022 |
Docket Number | C-202/21 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
29 settembre 2022 (*)
«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Fondo di risoluzione unico – Contributi annuali – Liquidazione di un ente creditizio – Rimborso di contributi versati – Pro rata temporis»
Nella causa C‑202/21 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 marzo 2021,
ABLV Bank AS, in liquidazione, rappresentata da O. Behrends, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Comitato di risoluzione unico (CRU), rappresentato da C.J. Flynn e J. Kerlin, in qualità di agenti, assistiti da S. Ianc, T. Klupsch, B. Meyring e S. Schelo, Rechtsanwälte,
convenuto in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da A. Nijenhuis, A. Steiblytė e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, e A. Kumin, giudice,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, l’ABLV Bank AS, in liquidazione, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU (T‑758/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:28), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) del 17 ottobre 2018, recante rigetto della sua domanda volta, da un lato, al ricalcolo del suo contributo ex ante per il 2018 e al rimborso dell’eccedenza nonché, dall’altro, al rimborso di una parte del suo contributo ex ante per il 2015 a seguito della revoca della sua autorizzazione da parte della Banca centrale europea (BCE) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Regolamento (UE) n. 806/2014
2 L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), è così formulato:
«Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:
a) gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;
b) le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE (...)
c) le imprese d’investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata dell’impresa madre svolta dalla BCE (...)».
3 L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Qualora, ai sensi del presente regolamento, il [CRU] svolga compiti ed eserciti poteri che (...) devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, il [CRU] è considerato, ai fini dell’applicazione del presente regolamento (...) l’autorità nazionale di risoluzione pertinente o, in caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, la pertinente autorità di risoluzione a livello di gruppo».
4 L’articolo 70, paragrafi 2 e 4, di detto regolamento così dispone:
«2. Ogni anno il [CRU], previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.
(...)
4. I contributi da parte di ciascuna entità di cui all’articolo 2 che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati a tali entità».
Regolamento delegato 2015/63
5 Il considerando 7 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015 (GU 2016, L 233, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento delegato 2015/63»), è così formulato:
«Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento n. 806/2014], il [CRU], qualora svolga compiti ed eserciti poteri che (...) devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, è considerato l’autorità nazionale di risoluzione pertinente ai fini dell’applicazione del regolamento (...). Poiché l’articolo 70, paragrafo 7, del [regolamento n. 806/2014] abilita il [CRU] a calcolare i contributi degli enti al Fondo di risoluzione unico (...), il concetto di autorità di risoluzione ai sensi del presente regolamento dovrebbe includere anche il [CRU]».
6 L’articolo 3, punto 5, di tale regolamento delegato è così redatto:
«(...) Ai fini del presente regolamento si intende (...) per:
(...)
5) “contributo annuale”: l’importo (...) raccolto nel periodo di contribuzione dall’autorità di risoluzione, ai fini del meccanismo di finanziamento nazionale, presso ciascuno degli enti (...)».
7 L’articolo 12 del suddetto regolamento delegato prevede quanto segue:
«1. Per l’ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla presente sezione all’importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l’ente è stato inserito nella vigilanza.
2. Il cambiamento di status dell’ente, compreso l’ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo annuale che l’ente è tenuto a versare nell’anno in questione».
8 L’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento delegato così recita:
«3. In caso di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni che l’ente le ha trasmesso, l’autorità di risoluzione corregge il contributo annuale in funzione delle informazioni aggiornate quando calcola il contributo annuale dell’ente per il periodo di contribuzione successivo.
4. L’eventuale differenza tra il contributo annuale calcolato e versato in base alle informazioni sottoposte a rideterminazione dei valori o a revisione e il contributo annuale che avrebbe dovuto essere versato in esito alla correzione è conguagliata nell’importo del contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo. La correzione è effettuata riducendo o aumentando i contributi per il periodo di contribuzione successivo».
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
9 L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1), precisa quanto segue:
«Gli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che non rientra più nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 sono cancellati e le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite».
10 L’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione è così formulato:
«Nel periodo iniziale il [CRU] tiene conto, nel calcolare i singoli contributi di ciascun ente, dei contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 190), del Parlamento europeo e del Consiglio] e trasferiti al Fondo (...), detraendoli dall’importo dovuto da ciascun ente».
Regolamento delegato (UE) 2017/2361
11 L’articolo 7, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (GU 2017, L 337, pag. 6), dispone quanto segue:
«2. Laddove la qualificazione di un’entità o di un gruppo in una delle due categorie indicate all’articolo 4, paragrafo 1, cambi durante un esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato sulla base del numero di mesi per cui l’entità o il gruppo ha fatto parte della rispettiva categoria all’ultimo giorno del mese.
(...)
4. Qualora la BCE comunichi un cambiamento di cui ai paragrafi 1 e 2 (...), il [CRU] ricalcola solo il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per gli esercizi finanziari in questione. (...)
5. Qualora l’importo di un contributo individuale annuale versato sia superiore all’importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, il [CRU] rimborsa la differenza all’entità o al gruppo in questione. Qualora l’importo di un contributo individuale annuale versato sia inferiore all’importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, l’entità o il gruppo in questione paga la differenza al [CRU]. Ai fini del rimborso o della riscossione di un importo dovuto in conformità del presente paragrafo, il...
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