Agecontrol SpA v ZR and Lidl Italia Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:613
Date01 August 2022
Docket NumberC-319/21
Celex Number62021CJ0319
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

1° agosto 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Ortofrutticoli freschi imballati – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Controllo di conformità – Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione – Documento di accompagnamento – Indicazione del paese di origine»

Nella causa C‑319/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte d’appello di Venezia (Italia), con ordinanza del 27 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2021, nel procedimento

Agecontrol SpA

contro

ZR,

Lidl Italia Srl,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Agecontrol SpA, da M.L. Madera, F. Russo e A. Tallarida, avvocati;

– per la Lidl Italia Srl, da F. Capelli e M. Valcada, avvocati;

– per la Commissione europea, da M. Morales Puerta e F. Moro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (GU 2008, L 121, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»), nonché degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Agecontrol SpA e, dall’altro, ZR e la Lidl Italia Srl in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Agecontrol a motivo dell’errata indicazione del paese di origine di ortofrutticoli commercializzati da ZR e dalla Lidl Italia riportata su due documenti di accompagnamento di tali prodotti.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento n. 1234/2007

3 L’articolo 113 del regolamento n. 1234/2007, intitolato «Norme di commercializzazione», disponeva quanto segue:

«1. La Commissione [europea] può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:

(...)

b) prodotti ortofrutticoli freschi;

(...)

2. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) sono stabilite tenendo conto in particolare:

i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;

(...)

b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l’origine e l’etichettatura.

3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati [nell’Unione europea] solo conformemente a tali norme.

Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune».

4 L’articolo 113 bis di tale regolamento, intitolato «Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli», prevedeva quanto segue:

«1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all’articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l’importazione e l’esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione.

3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all’interno [dell’Unione] secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza.

4. Conformemente all’articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, in particolare riguardo all’applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un’analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all’atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell’immissione in libera pratica».

Regolamento di esecuzione n. 543/2011

5 Il considerando 10 del regolamento di esecuzione n. 543/2011 così recita:

«Per garantire che i controlli possano essere effettuati in modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di accompagnamento diversi da quelli destinati al consumatore devono recare alcune informazioni di base previste dalle norme di commercializzazione».

6 L’articolo 4 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione», al paragrafo 2, così dispone:

«In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento [n. 1234/2007], non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all’interno di una data regione di produzione:

a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall’azienda del produttore verso tali centri e

b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio».

7 Ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Indicazioni esterne»:

«1. Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso.

2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto.

(...)

4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione».

8 L’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 543/2011, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento [n. 1234/2007]».

9 L’articolo 11 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Controlli di conformità», ai paragrafi 1 e 4, così recita:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano...

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