Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

Published date13 June 2020
TESTO consolidato: 12020W/TXT — IT — 13.06.2020

02020W/TXT — IT — 13.06.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B ACCORDO sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 029 del 31.1.2020, pag. 7)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA del 12 giugno 2020 L 225 53 14.7.2020




▼B

ACCORDO

sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica



PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

E

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

CONSIDERANDO che il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito"), in esito a un referendum tenutosi nel Regno Unito e alla sua decisione sovrana di lasciare l'Unione europea, ha notificato la sua intenzione di recedere dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"),

DESIDEROSI di definire le modalità del recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom, tenendo conto del quadro delle loro future relazioni,

PRESO ATTO degli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile e del 15 dicembre 2017 e del 23 marzo 2018 alla luce dei quali l'Unione deve concludere l'accordo che fissa le modalità del recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom,

RAMMENTANDO che, ai sensi dell'articolo 50 TUE in combinato disposto con l'articolo 106 bis del trattato Euratom e fatte salve le modalità stabilite nel presente accordo, il diritto dell'Unione e dell'Euratom cessa di essere applicabile nella sua interezza al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo,

SOTTOLINEANDO che l'obiettivo del presente accordo è garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom,

RICONOSCENDO che è necessario garantire la protezione reciproca dei cittadini dell'Unione e dei cittadini del Regno Unito, e relativi familiari, che hanno esercitato diritti di libera circolazione prima della data stabilita nel presente accordo, e garantire che i diritti di cui godono in forza del presente accordo siano opponibili e si basino sul principio di non discriminazione; riconoscendo altresì che è opportuno proteggere i diritti derivanti dai periodi di copertura assicurativa previdenziale,

DECISI ad assicurare un recesso ordinato tramite una serie di disposizioni relative alla separazione dirette a evitare turbative e garantire la certezza del diritto per i cittadini, gli operatori economici e le autorità giudiziarie e amministrative nell'Unione e nel Regno Unito, senza escludere la possibilità che l'accordo o gli accordi sulle future relazioni sostituiscano le pertinenti disposizioni relative alla separazione,

CONSIDERANDO che è nell'interesse sia dell'Unione sia del Regno Unito stabilire un periodo di transizione o di esecuzione durante il quale – nonostante tutte le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in particolare lo scadere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, del mandato di tutti i membri di tali istituzioni, organi e organismi nominati, designati o eletti in virtù dell'adesione del Regno Unito all'Unione – dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell'Unione, compresi gli accordi internazionali, al fine di evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell'accordo o degli accordi sulle future relazioni,

RICONOSCENDO che, anche se il diritto dell'Unione sarà applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione, le specificità del Regno Unito in quanto Stato che è receduto dall'Unione fanno sì che sia importante per il Regno Unito essere in grado di assumere iniziative per preparare e stabilire nuovi accordi internazionali propri, anche in ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché siffatti accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione,

RAMMENTANDO che l'Unione e il Regno Unito hanno concordato di onorare gli impegni reciproci assunti mentre il Regno Unito era membro dell'Unione mediante un unico regolamento delle pendenze finanziarie,

CONSIDERANDO che, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo e dell'osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire disposizioni che garantiscano la governance globale, in particolare norme vincolanti in materia di composizione delle controversie e di esecuzione che rispettino integralmente l'autonomia degli ordinamenti giuridici dell'Unione e del Regno Unito nonché lo status di paese terzo del Regno Unito,

RICONOSCENDO che ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione è altresì necessario stabilire, in protocolli separati del presente accordo, intese durature riguardanti le situazioni molto specifiche dell'Irlanda/Irlanda del Nord e delle zone di sovranità a Cipro,

RICONOSCENDO inoltre che, ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione, è altresì necessario stabilire, in un protocollo separato del presente accordo, le disposizioni specifiche a Gibilterra, applicabili in particolare durante il periodo di transizione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo poggia su un equilibrio globale di vantaggi, diritti e obblighi per l'Unione e per il Regno Unito,

RILEVANDO che, parallelamente al presente accordo, le parti hanno fatto una dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

CONSIDERANDO che il Regno Unito e l'Unione devono entrambi prendere tutte le misure necessarie per avviare quanto prima dopo la data di entrata in vigore del presente accordo i negoziati formali per la conclusione di uno o più accordi sulla disciplina delle loro future relazioni al fine di garantire, per quanto possibile, che detti accordi si applichino dalla fine del periodo di transizione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)

"diritto dell'Unione":

i)

il trattato sull'Unione europea ("TUE"), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"), modificati o integrati, nonché i trattati di adesione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, congiuntamente denominati "trattati";

ii)

i principi generali del diritto dell'Unione;

iii)

gli atti adottati dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione;

iv)

gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri a nome dell'Unione;

v)

gli accordi tra gli Stati membri conclusi in quanto Stati membri dell'Unione;

vi)

gli atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo o di Consiglio dell'Unione europea ("Consiglio");

vii)

le dichiarazioni fatte nel quadro delle conferenze intergovernative che hanno adottato i trattati;

b)

"Stati membri": il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia;

c)

"cittadino dell'Unione": chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro;

d)

"cittadino del Regno Unito": il cittadino quale definito nella nuova dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine "cittadini" ( 1 ) e nella dichiarazione n. 63 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona ( 2 );

e)

"periodo di transizione": il periodo di cui all'articolo 126;

f)

"giorno": un giorno di calendario, salvo che il presente accordo o disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente accordo non dispongano diversamente.

Articolo 3

Ambito di...

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