Aleksandra Melnichenko v Council of the European Union.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | General Court (European Union) |
| Writing for the Court | Kalėda |
| ECLI | ECLI:EU:T:2025:180 |
| Docket Number | T-498/22 |
| Date | 26 February 2025 |
| Procedure Type | Recurso de anulación |
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
26 febbraio 2025 (*)
« Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che costituiscono oggetto di restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Iscrizione e mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Diritti fondamentali – Proporzionalità »
Nella causa T‑498/22,
Aleksandra Melnichenko, residente a Saint-Moritz (Svizzera), rappresentata da A. Miron, D. Müller, H. Bajer Pellet, R. Pieri, A. Beauchemin, avvocati, e C. Zatschler, SC,
ricorrente,
sostenuta da
EuroChem Group AG, con sede in Zug (Svizzera),
e da
Siberian Coal Energy Company AO (SUEK), con sede in Mosca (Russia),
rappresentate da N. Montag, L. Engelen e S. Bonifassi, avvocati,
intervenienti,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e J. Rurarz, in qualità di agenti, assistiti da B. Maingain e S. Remy, avvocati,
convenuto,
sostenuto da
Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, M. Van Regemorter e L. Van den Broeck, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),
composto, al momento della deliberazione, da R. Mastroianni, facente funzione di presidente, M. Brkan, I. Gâlea, T. Tóth e S. L. Kalėda (relatore), giudici,
cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 9 luglio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
1 Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la sig.ra Aleksandra Melnichenko, ricorrente, chiede l’annullamento dei seguenti atti, in quanto essi inseriscono e mantengono il suo nominativo negli elenchi ad essi allegati (in prosieguo: gli «elenchi di cui trattasi»):
– in primo luogo, la decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 92), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 15) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali»);
– in secondo luogo, la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del settembre 2022»);
– in terzo luogo, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134), il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2023»), nonché la decisione (PESC) 2023/811 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 101, pag. 67), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/806 del Consiglio, del 13 aprile 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 101, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti dell’aprile 2023» e, considerati unitamente agli atti iniziali, agli atti del settembre 2022 e agli atti del marzo 2023: gli «atti impugnati»).
[omissis]
Conclusioni delle parti
27 La ricorrente, sostenuta dalla EuroChem Group e dalla SUEK, chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare inapplicabili l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, in quanto tali atti si riferiscono agli «associati» a persone ed entità inserite negli elenchi di cui trattasi;
– annullare gli atti impugnati, nella parte in cui la riguardano;
– condannare il Consiglio alle spese.
28 Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio, chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
29 A sostegno del ricorso la ricorrente solleva, in sostanza, cinque motivi, vertenti, il primo, su un «errore manifesto di valutazione», il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, su una violazione del principio di proporzionalità e di diritti fondamentali, il quarto, su un’eccezione di illegittimità riguardo al criterio previsto all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato, relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità o agli organismi associati ad una persona oggetto di misure restrittive in base ad uno dei criteri di iscrizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) ad h), della decisione suddetta e all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad h), del regolamento suddetto (in prosieguo: il «criterio dell’associazione»), e, il quinto, su una violazione del diritto di essere ascoltato.
[omissis]
Sul terzo motivo, vertente su una violazione di diritti fondamentali
[omissis]
105 Peraltro, la ricorrente, sostenuta dalla EuroChem Group e dalla SUEK, aggiunge che, poiché non ha mai avuto rapporti con gli organismi decisori russi, sanzionarla non contribuirebbe in alcun modo alla realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 269/2014, come modificato, consistenti nell’esercizio di una pressione sulle autorità russe, e sarebbe in contrasto con la politica dell’Unione diretta a garantire la sicurezza alimentare mondiale. Il mantenimento di tali misure restrittive nei suoi confronti non sarebbe, pertanto, né necessario né...
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