Emergenze ambientali e imposizione; il traffico transfrontaliero dei rifiuti tra imposta sul valore aggiunto e tributi doganali

AuthorAntonio Uricchio
Pages221-248
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ANTONIO URICCHIO
EMERGENZE AMBIENTALI E IMPOSIZIONE;
IL TRAFFICO TRANSFRONTALIERO DEI RIFIUTI TRA
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E TRIBUTI DOGANALI
1. Strumenti fiscali e emergenze ambientali: inquadramento della pro-
blematica
Il legislatore fiscale, nella ricerca e sperimentazione di nuovi modelli
di prelievo, deve necessariamente tenere conto delle profonde trasforma-
zioni intervenute nelle modalità di produzione della ricchezza e più in ge-
nerale dell’intero contesto socio economico, non potendo restare indiffe-
rente rispetto alle emergenze ambientali che il modello di sviluppo indu-
striale ha prodotto. Cambiamenti climatici1, inquinamento dei mari, del-
l’aria, del suolo e del sottosuolo, progressiva riduzione delle risorse natu-
rali, gestione e traffici illeciti di rifiuti, incremento dei tumori provocati
da alimentazione non sicura e dalla diffusione di sostanze cancerogene
appaiono, infatti, disastri ambientali rispetto ai quali occorre intervenire
1 Si è da poco conclusa la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
tenuta a a Copenaghen dal 7 al 19 dicembre 2009. I leader politici presenti, pur avvertendo
l’esigenza di trovare un’intesa politica, hanno ri nviato ad una fase successiva la stipulazione di
una convenzione vincolante, viste le profonde diverge nze ancora esistenti tra i diversi Stati sul-
le misure da adottare. Dopo il protocollo di Kyoto, sottoscritto da più di 160 paesi (ma non da
Usa e Cina) con il quale è stata prevista la ri duzione entro il 2012 delle emissioni di CO2 in una
misura non inferiore al 5% rispetto a quelle registrate nel 1990. e di un sistema di meccanismi
flessibili per l’acquisizione di crediti di emissioni, si profila l’adozione di un documento di
indirizzo che possa preludere ad un nuovo trattato sul clima.
Eppure non c’è molto tempo da perdere; secondo una recente indagine dell’ente go-
vernativo britannico Met Office se continueremo a immettere nel nostro pianeta la quantità
di CO2 che abbiamo prodotto negli ultimi decenni, entro il 2100 avremo un innalzamento
delle temperature medie globali da 5 a 7 gradi centigradi. Per lo stesso studio, l’innal-
zamento di soli 4 gradi delle temperature porterebbe un quinto delle specie animali a ri-
schio di estinzione e 2 miliardi di persone a soffrire la fame, oltre a gravi disastri naturali.
La maggiore consapevolezza dell’urgenza di porre rimedio ai mutamenti climatici e ai
disastri causati hanno iniziato a fare breccia anche a livello istituzionale all’interno dei
singoli Stati nonché negli organismi internazionali. Particolarmente impegnati su tale te-
matica gli Stati europei: il documento approvato dal Consiglio ambiente dell’unione euro-
pea sancisce, infatti, la riduzione del 30 % dei livelli di emissione di CO2 entro il 2020 e
l’aumento del 20 % della produzione di energie rinnovabili. Eppure, Negli Stati uniti, la legge
voluta da Obama, che prevede il taglio delle emissioni del 17% (rispetto al 2005) entro il 2020
e dell’83% entro il 2050, approvata alla Camera, è, invece, att ualmente ferma in Senato.
L’auspicio è che le buone intenzioni, siano seguite da programmi concreti, anche volti a soste-
nere, anche finanziariamente, i Paesi in via di sviluppo nell’utilizzo di tecnologie ecosostenibili.
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con tutti gli strumenti possibili, compresi quelli di carattere tributario.
L’esportazione delle emergenze ambientali in paesi in via di sviluppo o
emergenti induce a ritenere indifferibile l’adozione di scelte condivise da
parte di tutti gli Stati del mondo, sia ricchi, che poveri2, non potendo dare
risposte locali a problemi globali3.
Se fondamentale appare la definizione di programmi integrati di in-
tervento all’interno dei quali adottare, accanto a limiti, divieti, controlli
(c.d. politica del command and control)4, incentivi, anche misure di “fi-
2 Cfr. G. TREMONTI, La paura e la speranza, Milano, 2008, pag. 25, secondo cui “se
il mondo è unico, le politiche non possono essere diverse. Se il mondo è unico, le regole
non possono essere parziali. O sono generali o non sono. Nel tempo presente, se non sono
generali, le regole sono solo un nonsenso. La soluzione efficiente totale non è neppure
nella green economy e cioè nel grandioso piano mondiale di investimenti in energia puli-
ta... È necessario in parallelo fermare il mercatismo, l’ideologia forsennata dello sviluppo
forzato spinto dalla sola e assoluta forza del mercato”
3 Sulla scia della progressiva affermazione di una cultura dello sviluppo sostenibile,
gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla proliferazione di accordi sopranazionali orien-
tati al perseguimento di finalità ambientali. Tra di essi va certamente segnalata la Dichia-
razione di Stoccolma che non può considerarsi un evento isolato nel panorama internazio-
nale, segnando piuttosto l’inizio di una nuova mentalità sempre più aperta a questo tipo di
problemi anche per effetto delle conseguenze sull’ecosistema provocate dal progresso del-
la tecnologia negli ultimi decenni.
Si tratta di una nuova fase di dialogo tra Paesi caratterizzati da analoghi problemi e
riuniti attorno a obiettivi comuni, come quelli cristallizzati nella Dichiarazione di Rio
sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 che, riprendendo e confermando i contenuti della
Dichiarazione di Stoccolma del 1972, auspica l’instaurazione di una nuova ed equa
partnership globale, mediante definite azioni di cooperazione internazionale. La Dichiara-
zione proclama ventisette principi attuando un compromesso tra le istanze dei Paesi in via
di sviluppo, generalmente orientate a favorire la crescita, e quelle dei Paesi sviluppati,
convinti che la tutela dell’ambiente sia un’esigenza prioritaria.
Tra i principi più rilevanti della Dichiarazione va sicuramente incluso l’e nunciato in base
al quale il diritto allo sviluppo va perseguito “…in modo da tenere equamente in conto i biso-
gni dello sviluppo e quelli ambientali delle generazioni presenti e future”. Questo principio,
ribattezzato con l’enfatica espressione di “sviluppo sostenibile”, va integrato con la precisazio-
ne in base alla quale “la protezione dell’ambiente deve costituire una parte integrante del pro-
cesso di sviluppo, non potendo essere considerato da esso disgiunt o”.
4 Cfr. M. CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto
dell’ambiente”, in www.federalismi.it, pag. 78, e ss. per il quale il sistema degli strumenti
di regolamentazione diretta rappresenta, senza dubbio, l’approccio più tradizionale e con-
siste nella produzione di norme, generali o particolari, che stabiliscono, ad esempio, re-
quisiti di qualità (dell’ambiente, di singoli fattori ambientali, di prodotti) oppure regole di
comportamento per l’esercizio di determinate attività o per l’utilizzazione di certe sostan-
ze. Il funzionamento concreto di questo sistema esige, naturalmente, l’assegnazione di un
ruolo preponderante all’azione amministrativa che si manifesta nell’emanazione di ordini,
nel rilascio di autorizzazioni o licenze, nello svol gimento di controlli, nell’irrogazione di san-
zioni, etc. La necessità di rispettare le norme ed i vi ncoli imposti dal legislatore o dalla pubblica
amministrazione consente di conseguire gli obiettivi di internalizzaz ione dei costi ambientali,
dal momento che l’impresa o, comunque, il soggetto che interviene sull’ambiente sono costretti
ad addossarsi le spese per l’adeguamento delle loro attività. Gli economisti tendono a ritenere
che l’approccio basato sugli strumenti di regolament azione diretta sia scarsamente efficiente e

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