L'applicazione del diritto antitrust da parte dei giudici nazionali: l'influenza dell''armonizzazione negativa' della Corte di giustizia e l'esperienza italiana

AuthorLorenzo Federico Pace
Pages483-504
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Lorenzo Federico Pace
L’applicazione del diritto antitrust
da parte dei giudici nazionali:
l’influenza dell’“armonizzazione
negativa della Corte di giustizia
e l’esperienza italiana
S: 1. Premessa. − 2. La nascita del problema del private enforcement nell’Unione euro-
pea, il fallimento di una normativa di armonizzazione positiva e il ruolo dell’“armonizzazione
negativa” della giurisprudenza della Corte di giustizia. − 3. La nascita del problema del
private enforcement in Italia e le influenze del diritto dell’Unione europea. – 4. Il ruolo del
principio di effettività per il private enforcement italiano: una precisazione preliminare. – 5.
L’influenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sul private enforcement italiano: i
soggetti legittimati ad azionare i procedimenti ex art. 33, 2° comma, l. 287/90, gli “errati”
riferimenti della Corte di cassazione alla giurisprudenza europea. – 6. Segue: l’illiceità dei
contratti “a valle”. − 7. Segue: il nesso di causalità tra comportamento anticoncorrenziale e
danno. − 8. Segue: la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. – 9. Altri aspetti del
private enforcement influenzati dal diritto dell’Unione europea: la vincolatività per i giudici
delle decisioni delle Autorità amministrative. − 10. Aspetti del sistema italiano che possono
limitare l’effettività degli articoli 101, 1° comma, e 102 TFUE: la competenza dei giudici per
le azioni di private enforcement.
1. L’applicazione delle norme antitrust da parte dei giudici nazionali è un
fenomeno che in Italia ha acquisito importanza solo recentemente, cioè all’inizio
degli anni 2000, a seguito della decisione dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato (in seguito anche AGCM) relativa al “cartello r.c. Auto”1.
In modo interessante, tale fenomeno italiano si è “incrociato” (ed ha influen-
zato, tramite il rinvio pregiudiziale conclusosi con la sentenza Manfredi2) con
il medesimo fenomeno a livello dell’Unione europea, cioè la problematica
dell’applicazione degli articoli 81 e 82 TCE (ora articoli 101 e 102 TFUE) da
parte dei giudici nazionali (c.d. private enforcement del diritto antitrust).
1 Decisione dell’AGCM del 28 luglio 2000, Istruttoria I377 – r.c. auto.
2 Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2006, cause riunite C-295-298/04, Vincenzo
Manfredi c. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (Manfredi), Raccolta, p. I-6619.
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La trattazione dell’argomento del presente contributo da parte di un non pri-
vatista, come il sottoscritto, potrebbe apparire un controsenso. Infatti l’applica-
zione del diritto antitrust da parte dei giudici italiani è un aspetto che potrebbe
sembrare rilevante esclusivamente per il diritto civile e processual-civile ita-
liano. A ben vedere, il punto di vista dello studioso di diritto dell’Unione euro-
pea è ugualmente importante. Infatti, la sentenza Manfredi emanata dalla Corte
di giustizia è conseguenza di un caso italiano, e tale sentenza ha avuto un pro-
fondo effetto nella definizione dei principi dell’applicazione del diritto antitrust
(italiano ed europeo) da parte dei giudici italiani.
A tal fine, il presente contributo si pone quale obiettivo non solo quello di
individuare le modalità con cui in Italia i giudici applicano il diritto antitrust, ma
soprattutto quale sono state le influenze del diritto europeo a tal fine e quali gli
istituti di diritto dell’UE che hanno permesso tale influenza.
2. Il problema del private enforcement del diritto antitrust europeo diviene
un aspetto rilevante della politica di concorrenza della Commissione succes-
sivamente all’emanazione del regolamento 1/033. Come noto, la finalità della
riforma del regolamento 1/03 consisteva nel decentramento dell’applicazione
degli articoli 81 e 82 TCE da parte delle Autorità e dei giudici nazionali al fine di
deflazionare il carico di lavoro della Commissione divenuto non più sostenibile4.
In particolare, l’eliminazione della competenza esclusiva della Commissione nel
riconoscere l’esenzione di cui all’art. 81, 3° comma, TCE5 (ora 101, 3° comma,
TFUE) permetteva alle Autorità e (in modo illegittimo) ai giudici nazionali la
competenza ad applicare tale norma6. In questo disegno, il private enforcement
avrebbe dovuto costituire, accanto al public enforcement (cioè l’applicazione di
tali norme in particolare da parte delle Autorità nazionali antitrust), un secondo
“pilastro” dell’applicazione delle norme europee a tutela della concorrenza.
La competenza dei giudici nazionali ad applicare le norme europee antitrust
(limitatamente agli articoli 101, 2° comma, e 102 TFUE) era stata riconosciuta
già nel 1973 dalla sentenza BRT Sabam7 in quanto norme aventi effetto diretto
3 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, GUCE L 1, 4 gennaio 2003, p. 1.
4 V. diversamente M. T, Le azioni di danno antitrust nella giurisprudenza italiana, in G.
A. B, M. C (a cura di), Il Private Enforcement del diritto comunitario della
concorrenza: ruolo e competenze dei giudici nazionali. Atti del II Convegno (Trento, 8-9 maggio
2009), Padova, 2009, p. 81, la quale sostiene che il private enforcement sarebbe conseguenza del
principio di sussidiarietà. Per una più estesa critica a tale impostazione, rinviamo a L. F. P, I
fondamenti del diritto antitrust europeo, Milano, 2005, p. 145.
5 Art. 9, 3° comma, regolamento n. 17 del Consiglio, Primo regolamento d’applicazione degli
articoli 85 e 86 del trattato, GUCE 13, 21 febbraio 1962, p. 204 ss.
6 In particolare illegittima era (ed è) la competenza attribuita ai giudici nazionali per applicare
l’art. 101, 3° comma, TFUE, scelta contenuta nell’art. 6 regolamento 1/03 in aperto contrasto con
la giurisprudenza, al momento non ancora overruled, della Corte di giustizia. Sul punto, v. L. F.
P, op. cit., p. 460.
7 Sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 1974, causa 127/73, Belgische Radio en
Televisie c. SV SABAM e NV Fonior (BRT Sabam), Raccolta, p. 51, punto 16.

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