Armonia delle decisioni e ordine pubblico

AuthorChiara E. Tuo
PositionRicercatore di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Genova
Pages507-524
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Studi sull’integrazione europea, VIII (2013), pp. 507-524
Chiara E. Tuo*
Armonia delle decisioni
e ordine pubblico**
S: 1. Il regime di circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale introdotto
dal regolamento (UE) n. 1215/2012: profili di continuità e innovazione rispetto alla discipli-
na Bruxelles I. – 2. Il limite dell’ordine pubblico: alcune osservazioni generali. – 3. La pro-
gressiva armonizzazione della nozione di ordine pubblico nel dialogo tra Corte di giustizia
dell’Unione europea, Corte europea dei diritti dell’uomo … – 4. Segue: … e giudici nazio-
nali: quale ruolo per le identità costituzionali degli Stati membri?
1. All’interno dei rapporti tra Stati membri, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale sono attualmente discipli-
nati, come noto, dal regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”), teso a garantire
la libera circolazione delle sentenze nell’ambito dello spazio giudiziario europeo1.
Come è altresì noto, a decorrere dal 10 gennaio 2015 diverrà applicabile il rego-
lamento (UE) n. 1215/2012 che, sostituendosi al regolamento 44/2001 (ed essendo,
perciò, denominato “Bruxelles I-bis”), introduce disposizioni rivolte ad agevolare
ulteriormente la libera circolazione delle decisioni e, quindi, a garantire un migliore
accesso alla giustizia2.
* Ricercatore di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Genova.
** Il presente scritto è destinato alla pubblicazione anche nel volume che raccoglie gli Atti del Con-
vegno su “L’Armonia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo”,
svoltosi a Cagliari il 17 e 18 maggio 2012.
1 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GUCE
L 12, 16 gennaio 2001, p. 1 ss., modicato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 156/2012 della Com-
missione, del 22 febbraio 2012, recante modica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, GUUE L 50, 23 febbraio 2012, p. 3 ss.
2 Così il 1° ‘considerando’ del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, GUUE L 351, 20 dicembre 2012, p. 1 ss. Ai sensi dell’art. 80,
esso abroga il regolamento Bruxelles I a far data dalla sua entrata in vigore (e cioè – ex art. 81 – dal vente-
simo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufciale dell’Unione europea). Come indicato nel
testo, invece, la sua applicabilità decorre dal 10 gennaio 2015, eccezion fatta per gli articoli 75 e 76, che
pongono a carico degli Stati membri obblighi di comunicazione ed altri adempimenti da assolvere a partire
dal 10 gennaio 2014. Su tale regolamento cfr. M. F, Per una prima lettura del regolamento “Bruxel-
les I bis”: il nuovo regime in tema di esecutività delle sentenze straniere, aldricus.com/2013/01/13/; A.
L, Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»), in Il giusto processo
civile, 2013, p. 583 ss.; I., Per una prima lettura del regolamento “Bruxelles I bis”: la perdurante esclu-
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Simile obiettivo è perseguito, da un lato, mediante conferma del principio del
riconoscimento automatico, dall’altro lato, attraverso l’abolizione della dichiara-
zione di esecutività cui il regolamento Bruxelles I – pur avendo notevolmente sem-
plificato (rispetto al regime della Convenzione di Bruxelles del 1968 alla quale, a
sua volta, esso si è sostituito3) la procedura di exequatur – ancora subordina la
produzione, da parte delle sentenze straniere, degli effetti diversi dal giudicato.
L’efficacia esecutiva delle decisioni emesse successivamente alla sopra indicata
data di applicabilità del regolamento Bruxelles I-bis4, pertanto, potrà prodursi, non
già – come avviene oggi, nel vigore del regolamento 44/2001 – alla condizione della
loro dichiarata esecutività nello Stato membro richiesto, bensì automaticamente,
senza più necessità di alcun procedimento intermedio. Il che comporta, come lo
stesso regolamento stabilisce, che le decisioni rese in uno Stato membro ed ivi ese-
cutive “sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato mem-
bro richiesto”.
Pur ponendosi in rapporto di continuità con il regime Bruxelles I, dunque, il
nuovo regolamento ne rappresenta la più avanzata evoluzione, portando a compi-
mento – secondo gli auspici del Programma di Stoccolma5 – quel processo di
accelerazione e semplificazione del sistema di circolazione delle decisioni civili e
commerciali che, avviato dalla già menzionata Convenzione del 1968, aveva rice-
vuto forte impulso, oltre che dallo stesso regolamento Bruxelles I (per questo con-
siderato “cornerstone” dello spazio giudiziario europeo), anche dai successivi
regolamenti adottati dal legislatore dell’UE a seguito della c.d. “comunitarizza-
zione” della cooperazione giudiziaria civile6.
A fondamento di quella che senza dubbio rappresenta la più significativa novità
introdotta dal regolamento in esame si pone la convinzione che la “fiducia reciproca
nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione” – idonea, secondo il
regolamento 44/2001, a giustificare il riconoscimento automatico dei soli effetti non
esecutivi delle sentenze straniere – abbia raggiunto, tra gli Stati membri, un livello
di “intensità” tale da consentire l’estensione del principio del mutuo riconoscimento
anche all’efficacia esecutiva delle decisioni, con conseguente riduzione della durata
e dei costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri7.
sione dell’arbitrato, aldricus.com/2013/01/03/; P. A. N, The New Brussels I Regulation, in Common
Market Law Review, 2013, p. 503 ss.; C. S, Recasting Brussels I: il nuovo regolamento n. 1215 del
2012, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2013, p. 677 ss.
3 E che, secondo quanto disposto dall’art. 68 del nuovo regolamento, resta in vigore nei territori
degli Stati membri di cui all’art. 355 TFUE.
4 Stabilisce, infatti, la disposizione transitoria di cui all’art. 66, par. 1, che il regolamento si applica
“solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie
approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015”. Il par. 2 della medesima norma
dispone invece che per le decisioni emesse dopo il 10 gennaio 2015, ma ad esito di procedimenti avvia-
ti anteriormente a tale data, continuerà ad applicarsi il regolamento 44/2001. La nozione di decisione
rilevante ai ni del regolamento è racchiusa nell’art. 2, lett. a): su tale disposizione e sui proli di novi-
tà che la connotano rispetto all’omologa norma (art. 32) del regolamento 44/2001, v. M. F, op.
cit., par. 2.
5 Il riferimento è, naturalmente, al Programma di Stoccolma per il periodo 2010-2014, adottato
nell’ambito del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.
6 Sui quali, per tutti, v. P. D C, Diritto internazionale privato dell’Unione europea, Torino, 2011.
7 Così il 26° ‘considerando’ del regolamento in esame.

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