Powiat Ostrowski v Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:337
Docket NumberC-383/19
Date29 April 2021
Celex Number62019CJ0383
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

29 aprile 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione – Portata – Ente territoriale che ha acquisito un veicolo sulla base di una decisione giudiziaria – Veicolo immatricolato che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione»

Nella causa C‑383/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Tribunale circondariale di Ostrów Wielkopolski, Polonia), con decisione del 12 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2019, nel procedimento

Powiat Ostrowski

contro

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, da M. Piwińska, radca prawny;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, E. Lankenau, U. Bartl e D. Klebs, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe, B. Sasinowska e S.L. Kalėda, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Powiat Ostrowski (distretto di Ostrów, Polonia) (in prosieguo: «il distretto») e l’Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Fondo di garanzia assicurativa, Polonia) (in prosieguo: il «Fondo di garanzia») in merito all’eventuale obbligo del distretto di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dall’uso di un autoveicolo per un veicolo che il distretto ha acquisito sulla base di una decisione giudiziaria e che ha destinato alla demolizione.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 1, e 2 della direttiva 2009/103 così recitano:

«(1) La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità [(GU 1972, L 103, pag. 1)], la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [(GU 1984, L 8, pag. 17)], la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [(GU 1990, L 129, pag. 33)], e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) [(GU 2000, L 181, pag. 65)], hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tali quattro direttive, così come della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive [72/166], [84/5], 88/357/CEE e [90/232] e la direttiva [2000/26] sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [(GU 2005, L 149, pag. 14)].

(2) L’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell’attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. (...)».

4 L’articolo 1 della direttiva 2009/103 contiene le seguenti definizioni:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) “veicolo” qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;

(...)

4) “territorio in cui il veicolo staziona abitualmente”:

a) il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea; o

(...)».

5 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Obbligo d’assicurazione dei veicoli», al primo comma, dispone quanto segue:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione».

6 Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva suddetta, relativo ai «Controlli dell’assicurazione»:

«Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione».

7 L’articolo 5 della direttiva 2009/103, rubricato «Deroga all’obbligo d’assicurazione dei veicoli», prevede quanto segue:

«1. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, lo Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l’indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.

(...)

2. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell’articolo 3 per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3.

(...)».

8 L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Organismo incaricato del risarcimento», al suo paragrafo 1, primo comma, precisa quanto segue:

«Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo d’assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione a norma dell’articolo 3».

Diritto polacco

9 L’ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (legge sull’assicurazione obbligatoria, sul fondo di garanzia assicurativa e sull’ufficio nazionale delle compagnie di assicurazione) del 22 maggio 2003, nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (Dz. U. del 2018, posizione 473) (in prosieguo; la «legge sulle assicurazioni obbligatorie»), all’articolo 10, paragrafo 2, prevede quanto segue:

«È possibile agire in giudizio dinanzi a un organo giurisdizionale ordinario al fine di accertare l’adempimento o l’insussistenza dell’obbligo d’assicurazione».

10 L’articolo 23, paragrafo 1, della legge sull’assicurazione obbligatoria dispone che il detentore di un autoveicolo deve stipulare un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei detentori di autoveicoli in relazione ai danni causati dalla circolazione dell’autoveicolo in suo possesso.

11 Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, di tale legge:

«Nel caso di passaggio o di trasferimento della proprietà di un autoveicolo immatricolato, il cui detentore non ha stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile dei detentori di autoveicoli, in violazione di un obbligo in tal senso, il detentore al quale è stata trasferita o al quale è stata ceduta la proprietà è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile dei detentori di autoveicoli alla data del passaggio o del trasferimento della proprietà sul veicolo, ma al più tardi entro il momento in cui lo stesso è posto in circolazione. (...)».

12 L’articolo 33 di detta legge stabilisce che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei detentori di un autoveicolo cessa, in particolare, quando l’autoveicolo viene ritirato dalla circolazione o quando un veicolo incompleto viene consegnato a un’impresa di...

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