Giulia Moi contre Parlement européen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:51
Docket NumberT-17/19
Date03 February 2021
Celex Number62019TJ0017
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0017

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

3 febbraio 2021 ( *1 )

«Diritto istituzionale – Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni del presidente del Parlamento che concludono per l’esistenza di una situazione di molestie subite da due assistenti parlamentari accreditati e che comminano nei confronti di un deputato la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dodici giorni – Articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso interno – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che conferma la sanzione – Articolo 167 del regolamento interno del Parlamento – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Diritti della difesa – Responsabilità extracontrattuale»

Nella causa T‑17/19,

Giulia Moi, residente in Siddi (Italia), rappresentata da M. Pisano e P. Setzu, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da T. Lazian, S. Seyr e M. Windisch, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, in via principale, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di diversi atti adottati nell’ambito di un procedimento di accertamento e sanzionatorio di molestie avviato nei confronti della ricorrente e, in subordine, una domanda diretta all’accertamento del carattere eccessivo e/o sproporzionato della sanzione inflittale e alla sua derubricazione a quella prevista all’articolo 166, lettera a), del regolamento interno del Parlamento e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere la condanna del Parlamento a concedere alla ricorrente un risarcimento e che si disponga che la notizia sia resa pubblica nella seduta plenaria del Parlamento a cura ed onere del presidente.

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, P. Nihoul (relatore), R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

1

La sig.ra Giulia Moi, ricorrente, è stata deputata al Parlamento europeo dal 2014 al 2019.

2

Il 22 novembre 2017 due dei suoi assistenti parlamentari accreditati (in prosieguo: i «due APA») hanno presentato una richiesta di assistenza sul fondamento dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), denunciando una situazione di lavoro difficile.

3

Il 27 e il 28 novembre 2017, i due APA hanno presentato una denuncia per molestie al comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall’altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro (in prosieguo: il «comitato consultivo»), istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento interno sulle denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall’altro, nonché sulla relativa prevenzione sul luogo di lavoro, del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015 (in prosieguo: il «regolamento del 14 aprile 2014, come modificato il 6 luglio 2015»).

4

Con lettera del 23 febbraio 2018, il comitato consultivo ha informato la ricorrente del contenuto delle denunce dei due APA e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni sulle loro affermazioni.

5

Il 27 febbraio 2018 i due APA sono stati ascoltati dal comitato consultivo.

6

Il 9 marzo 2018 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle denunce dei due APA.

7

Il 20 marzo 2018 la ricorrente è stata ascoltata dal comitato consultivo.

8

Il 28 marzo 2018 la ricorrente ha trasmesso al comitato consultivo ulteriori documenti.

9

Con lettera del 22 maggio 2018, la presidente del comitato consultivo ha inviato al presidente del Parlamento un parere nel quale il comitato consultivo concludeva per l’esistenza di molestie ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto.

10

Con lettera del 3 luglio 2018, notificata il giorno successivo, il presidente del Parlamento ha informato la ricorrente delle conclusioni del parere del comitato consultivo riguardo all’esistenza di molestie e l’ha invitata a presentare, entro il 20 luglio 2018, le sue osservazioni su tali conclusioni.

11

Con lettera del 18 luglio 2018, pervenuta al Parlamento il 20 luglio successivo, la ricorrente ha risposto all’invito del presidente contestando l’esistenza di molestie.

12

In una lettera del 2 ottobre 2018, il presidente del Parlamento, dopo aver esaminato il parere del comitato consultivo e le osservazioni della ricorrente, ha informato quest’ultima che egli «concord[ava] con il [c]omitato consultivo, che [aveva] qualificato la situazione invocata dai due ricorrenti come molestia psicologica ai sensi dello Statuto». Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il Parlamento ha designato tale lettera come la «decisione del presidente sulla situazione di molestie». Tale titolo sarà utilizzato nel prosieguo della presente sentenza per indicare il documento di cui trattasi.

13

In pari data, il presidente del Parlamento ha inviato alla ricorrente un altro documento, intitolato «Decisione del presidente del 2 ottobre 2018», in cui, da un lato, ha affermato che la condotta della ricorrente «viola[va] i principi e i valori cui il regolamento [interno del Parlamento] si riferi[va], in particolare l’articolo 2 [TUE] e gli articoli 1 (rispetto della dignità umana) e 31 (diritto dei lavoratori a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», e, dall’altro, ha indicato di aver «deciso di imporre [alla ricorrente] per la sua condotta nei confronti [dei due APA], qualificata come molestia psicologica la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di [dodici] giorni». Nel corso del procedimento, il Parlamento ha designato tale lettera come la «decisione sanzionatoria del presidente». Tale titolo sarà utilizzato nel prosieguo della presente sentenza per designare detto documento.

14

I due documenti menzionati ai precedenti punti 12 e 13 sono stati notificati congiuntamente alla ricorrente.

15

Il 16 ottobre 2018, la ricorrente, come consentitole dall’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento, in quanto applicabile (in prosieguo: il «regolamento interno»), ha presentato presso l’Ufficio di presidenza del Parlamento un ricorso interno avverso la decisione sanzionatoria del presidente. In tale ricorso, ella ha contestato il fatto che la sua condotta nei confronti dei due APA potesse essere qualificata come molestie e, in subordine, ha chiesto che le fosse inflitta una sanzione più lieve.

16

Con decisione del 12 novembre 2018, pronunciata il successivo 14 novembre in seduta plenaria e notificata lo stesso giorno, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha confermato la decisione sanzionatoria del presidente (in prosieguo: la «decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento»).

II. Procedimento e conclusioni delle parti

17

Con atto introduttivo depositato l’11 gennaio 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato il Parlamento a depositare determinati documenti e ha posto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto. Le parti hanno risposto a tali richieste nel termine loro assegnato.

19

Su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale ha deciso di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura.

20

Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 10 luglio 2020.

21

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, la decisione sanzionatoria del presidente, nonché «ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale alla predetta sanzione»;

in via subordinata, «ritenere eccessiva [o] sproporzionata la sanzione disciplinare irrogata e per l’effetto derubricarla all’ipotesi di cui all’articolo 166, [paragrafo 3,] lettera a), del [regolamento interno]»;

in ogni caso, condannare il Parlamento a porre in essere una condotta riparatoria determinata, in via equitativa, consistente nel pagamento di una somma determinata nella misura di EUR 50000 – ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia – e che si disponga la notizia pubblica nella seduta plenaria a cura ed onere del presidente del Parlamento;

condannare il Parlamento alle spese.

22

La ricorrente formula inoltre diverse domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori, nonché domande di presentazione di prove e di offerte di prova.

23

Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

respingere la domanda di annullamento della decisione sanzionatoria del presidente come irricevibile;

respingere la domanda di annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale alla...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT