AV and Others v Ministero della Giustizia.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CJ0041
ECLIECLI:EU:C:2024:554
Date27 June 2024
Docket NumberC-41/23
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

27 giugno 2024 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite»

Nella causa C‑41/23 Peigli (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 26 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento

AV,

BT,

CV,

DW

contro

Ministero della Giustizia,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di giudice della Sesta Sezione, e I. Ziemele, giudice,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per AV, BT, CV e DW, da G. Graziani e C. Ingrillì, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. De Bonis e F. Sclafani, avvocati dello Stato;

per la Commissione europea, da D. Recchia e F. van Schaik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, AV, BT, CV e DW, magistrati onorari, e, dall’altro, il Ministero della Giustizia (Italia), in merito alla domanda di tali magistrati volta a ottenere il medesimo trattamento economico e giuridico applicabile ai magistrati ordinari.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Accordo quadro

3

La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:

«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».

4

La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», è così formulata:

«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.

(...)».

5

Ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi»:

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a)

ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b)

la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c)

il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a)

devono essere considerati “successivi”;

b)

devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».

Direttiva 2003/88

6

L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», così dispone:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

Diritto italiano

7

L’articolo 106 della Costituzione così dispone:

«Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

(...)».

8

Il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario (GU n. 28, del 4 febbraio 1941), nella versione applicabile ai fatti di causa (in prosieguo: il «regio decreto n. 12»), all’articolo 4, commi 1 e 2, così disponeva:

«1. L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

2. Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie (…)».

9

L’articolo 42-bis di tale decreto prevedeva che «[a]l tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari».

10

Ai sensi dell’articolo 42-ter di detto decreto:

«I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del [Ministro della giustizia], in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della [legge del 21 novembre 1991, n. 374 – Istituzione del giudice di pace (GURI n. 278 del 27 novembre 1991)]».

11

L’articolo 42-quinquies del regio decreto n. 12 prevedeva che «la nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni» e che «[i]l titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta». Dalla decisione di rinvio emerge che una serie di disposizioni adottate a partire dal 2005 ha introdotto deroghe alla possibilità di confermare per una sola volta i giudici onorari.

12

L’articolo 42-sexies di tale decreto così disponeva:

«Il giudice onorario di tribunale cessa dall’ufficio:

a)

per compimento del settantaduesimo anno di età;

b)

per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

(...)».

13

L’articolo 42-septies di detto decreto prevedeva quanto segue:

«Il giudice onorario di tribunale è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario».

14

L’articolo 43-bis del medesimo decreto così recitava:

«I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Nell’assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

a)

nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b)

nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale».

15

L’articolo 71 del regio decreto n. 12 così disponeva:

«Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l’espletamento delle funzioni indicate nell’articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42‑sexies».

16

L’articolo 72 di tale decreto prevedeva quanto segue:

«Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega...

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3 cases
  • M.M. v Presidenza del Consiglio dei ministri and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 September 2024
    ...giustificata sulla base di una «ragione oggettiva» ai sensi di quest’ultima clausola (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, Peigli, C‑41/23, EU:C:2024:554, punti da 39 a 36 Orbene, occorre constatare che, anche supponendo che le prime tre condizioni contemplate al punto precedente ......
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    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 September 2024
    ...en Veiligheid (Distacco di lavoratori di paesi terzi) (C‑540/22, EU:C:2024:530, punto 105), e del 27 giugno 2024, Ministero della Giustizia (C‑41/23, EU:C:2024:554, punto 33 e giurisprudenza ivi 25 V., ad esempio, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societé Générale (C‑......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 19 September 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 September 2024
    ...88). 10 Sentenza del 18 marzo 2010 (da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, punto 63). 11 V. la recente sentenza del 27 giugno 2024, Peigli (C‑41/23, EU:C:2024:554, punto 12 V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni. 13 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicaz......

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