Banco Santander, SA contra J.A.C. y M.C.P.R.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:351
Date05 May 2022
Docket NumberC-410/20
Celex Number62020CJ0410
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 maggio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1 – Bail‑in – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Svalutazione degli strumenti di capitale – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Protezione dei diritti degli azionisti e dei creditori – Direttiva 2003/71/CE – Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Articolo 6 – Informazione inesatta fornita dal prospetto – Azione di responsabilità proposta successivamente ad una decisione di risoluzione – Azione intesa alla declaratoria di nullità del contratto di acquisto di azioni proposta contro il successore universale dell’ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione»

Nella causa C‑410/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de A Coruña (Corte provinciale di La Coruña, Spagna), con decisione del 28 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 2 settembre 2020, nel procedimento

Banco Santander SA

contro

J.A.C.,

M.C.P.R.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Jääskinen, M. Safjan, N. Piçarra (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Banco Santander SA, da J.M. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, abogados;

– per J.A.C. e M.C.P.R., da C. Camba Méndez, procuradora, e X.A. Pérez‑Lema López, abogado;

– per il governo spagnolo, inizialmente da J. Rodríguez de la Rúa Puig, A. Gavela Llopis e S. Centeno Huerta, poi da J. Rodríguez de la Rúa Puig ed A. Gavela Llopis, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, J. Cunha Marques, P. Barros da Costa e S. Jaulino, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, inizialmente da D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, J. Rius Riu ed A. Steiblytė, poi da D. Triantafyllou, A. Nijenhuis ed A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 190).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il Banco Santander SA, nella sua qualità di successore del Banco Popular Español SA (in prosieguo: il «Banco Popular»), a J.A.C. ed a M.C.P.R., due investitori, in merito alla responsabilità civile del Banco Santander per le informazioni fornite nel prospetto emesso ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2003, L 345, pag. 64), come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008 (GU 2008, L 76, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva 2003/71»), sulla base del quale detti investitori hanno sottoscritto delle azioni del Banco Popular.

Contesto giuridico

Diritto dellUnione

Direttiva 2003/71

3 La direttiva 2003/71 è stata abrogata, con effetto dal 21 luglio 2019, dal regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (GU 2017, L 168, pag. 12). Tuttavia, al momento della controversia di cui al procedimento principale, le disposizioni della direttiva 2003/71 erano ancora in vigore.

4 Il considerando 18 di detta direttiva enunciava quanto segue:

«La divulgazione di informazioni complete relative agli strumenti finanziari e agli emittenti di detti valori promuove, insieme alle regole di comportamento, la tutela degli investitori. Inoltre, tali informazioni costituiscono uno strumento efficace per incrementare la fiducia negli strumenti finanziari e contribuire quindi al corretto funzionamento e sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari. Il modo appropriato di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in questione è la pubblicazione di un prospetto».

5 L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Responsabilità per il prospetto», prevedeva quanto segue:

«1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all’emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

2. Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.

(…)»

Direttiva 2014/59

6 I considerando 45, 49, 51 e 120 della direttiva 2014/59 recitano:

«(45) Per evitare l’azzardo morale, un ente in dissesto dovrebbe essere in grado di uscire dal mercato, a prescindere dalle sue dimensioni e interconnessioni, senza provocare perturbazioni sistemiche. In linea di principio, un ente in dissesto dovrebbe essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale procedura, tuttavia, potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso, è altamente probabile che sarebbe di pubblico interesse sottoporre l’ente a risoluzione e applicare strumenti di risoluzione anziché avvalersi della procedura ordinaria di insolvenza (…).

(…)

(49) Le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori dovrebbero essere conformi all’articolo 52 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea]. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nell’interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l’ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell’ente. (…)

(...)

(51) Per tutelare il diritto di azionisti e creditori è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione e, ove richiesto dalla presente direttiva, alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione si dovrebbe effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività dell’ente. Il diritto di impugnare la stima effettuata dovrebbe essere possibile soltanto se coinvolge anche la decisione di risoluzione. Ove richiesto dalla presente direttiva, dovrebbe inoltre essere effettuato un raffronto a posteriori, dopo l’applicazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori e quello che sarebbe stato riservato loro in una procedura ordinaria di insolvenza. Se risulta che, in pagamento o a compensazione dei loro crediti, azionisti e creditori hanno ricevuto l’equivalente di una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura di insolvenza ordinaria, è opportuno sancire il loro diritto a incassare la differenza ove richiesto dalla presente direttiva. Contrariamente a quanto previsto per la valutazione precedente l’azione di risoluzione, dovrebbe essere possibile ricorrere avverso tale raffronto anche separatamente dalla decisione di risoluzione. (...)

(...)

(120) Le direttive sul diritto societario dell’Unione contengono norme obbligatorie per la tutela di azionisti e creditori degli enti che rientrano nel loro ambito di applicazione. Poiché, in una situazione in cui le autorità di risoluzione devono agire rapidamente, queste norme possono ostacolare l’efficacia dell’intervento e l’uso degli strumenti e poteri di...

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