Causa C-111/04 P: Ricorso proposto il 3 marzo 2004 (fax del 25 febbraio 2004) da Adriatica di Navigazione SpA contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-61/99, tra Adriatica di Navigazione e Commissione delle Comunità Europee

JurisdictionEuropean Union
Celex NumberC2004/106/47
Published date01 December 2004
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30.4.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/27


Ricorso proposto il 3 marzo 2004 (fax del 25 febbraio 2004) da Adriatica di Navigazione SpA contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-61/99, tra Adriatica di Navigazione e Commissione delle Comunità Europee

(Causa C-111/04 P)

(2004/C 106/47)

Il 3 marzo 2004, la Adriatica di Navigazione SpA, con gli avvocati Mario Siragusa e Francesca Maria Moretti, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa l'11 dicembre 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa causa T-61/99, tra Adriatica di Navigazione e Commissione delle Comunità Europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1 –

riformare la sentenza laddove esclude che l'erronea definizione del mercato rilevante abbia avuto conseguenze negative nei confronti di Adriatica, riconoscendo che alla Compagnia è stata immotivatamente imputata la partecipazione ad un'infrazione da essa non commessa, in quanto relativa ad una tratta da essa non operata;

2 –

riformare la sentenza laddove nega al comportamento complessivo di Adriatica, a seguito della riunione del 24 novembre 1993, valore di dissociazione valida ai fini dell'esonero dalla responsabilità per i comportamenti collusivi in essa decisi;

3 –

come conseguenza dell'accoglimento del motivo di cui sub 2, riformare la sentenza laddove essa conferma la durata dell'illecito commesso da Adriatica, riducendo il periodo di infrazione ascrittole;

4 –

come conseguenza dell'accoglimento del motivo di cui sub 1, ridurre la sanzione stabilita a carico di Adriatica dal Tribunale;

5 –

come conseguenza dell'accoglimento dei motivi di cui sub 1, 2 e 3, ridurre la sanzione comminata ad Adriatica in ragione della minore gravità e più breve durata dell'illecito da essa commesso;

6 –

in subordine, ed anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi, riformare la sentenza laddove il Tribunale erroneamente quantifica la riduzione dell'ammenda da concedere ad Adriatica, riducendola ulteriormente;

7 –

condannare la Commissione al pagamento delle spese del...

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