Colt Technology Services SpA and Others v Ministero della Giustizia and Others.

JurisdictionEuropean Union
Date16 March 2023
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0339

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva (UE) 2018/1972 – Articolo 13 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale – Allegato I, parte A, punto 4 – Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali – Articolo 3 – Obiettivi generali – Normativa nazionale in materia di rimborso dei costi connessi alle attività d’intercettazione imposte agli operatori di telecomunicazione dalle autorità giudiziarie – Assenza di meccanismi di rimborso integrale – Principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza»

Nella causa C‑339/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza dell’11 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2021, nei procedimenti

Colt Technology Services SpA,

Wind Tre SpA,

Telecom Italia SpA,

Vodafone Italia SpA

contro

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo economico,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri,

e

Ministero della Giustizia,

Ministero dello Sviluppo economico,

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

contro

Wind Tre SpA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per la Colt Technology Services SpA, da F. Fioretti, M. Giustiniani e N. Moravia, avvocati;

per la Wind Tre SpA, da B. Caravita di Toritto, S. Fiorucci e R. Santi, avvocati;

per la Telecom Italia SpA, da D. Gallo, G. Vercillo e A. Zoppini, avvocati;

per la Vodafone Italia SpA, da S. D’Ercole, N. Palombi e F. Pignatiello, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, G. Galluzzo e P. Gentili, avvocati dello Stato;

per la Commissione europea, da L. Malferrari e P. Messina, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18, 26, 49, 54 e 55 TFUE, degli articoli 3 e 13 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche europeo (GU 2018, L 321, pag. 36), nonché degli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di varie controversie che oppongono, da un lato, la Colt Technology Services SpA, la Wind Tre SpA, la Telecom Italia SpA e la Vodafone Italia SpA (in prosieguo, insieme: gli «operatori di telecomunicazioni interessati») al Ministero della Giustizia (Italia), al Ministero dello Sviluppo economico (Italia) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), nonché, in taluni casi, a seconda del procedimento, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Italia) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (Italia) e, dall’altro, il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sviluppo economico, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma alla Wind Tre, in merito a una normativa nazionale che, a fronte di un canone forfettario annuale, obbliga tutti gli operatori di telecomunicazioni operanti sul territorio nazionale a fornire, su richiesta dell’autorità giudiziaria, servizi di intercettazione di telecomunicazioni.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Ai sensi del considerando 1 della direttiva 2018/1972:

«Le direttive (...) 2002/20/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21)], 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33)] (...) hanno subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione».

4

L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi generali», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere i compiti di regolamentazione indicati nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. (...)

(...)

2. Nel contesto della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché [l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)], la Commissione [europea] e gli Stati membri perseguono ciascuno dei seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:

(...)

b)

promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate (…) e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

c)

contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui (…) per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l’Unione [europea] (...)».

5

L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», al paragrafo 1, prima frase, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva».

6

L’articolo 13 della direttiva 2018/1972, intitolato «Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici», è così formulato:

«1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso dello spettro radio e i diritti d’uso delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. (...)

(...)

3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nelle parti A, B e C dell’allegato I e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

(...)».

7

L’allegato I di tale direttiva precisa, nella parte A e secondo il titolo di quest’ultima, le «Condizioni generali che possono corredare l’autorizzazione generale». Tra queste figura, al punto 4, la seguente condizione:

«Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare [intercettazioni legali] delle comunicazioni in conformità del regolamento (UE) 2016/679 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1),] e della direttiva 2002/58/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37)]».

8

Ai sensi dell’articolo 125, la direttiva 2018/1972 ha abrogato e sostituito, in particolare, la direttiva 2002/20, come era stata modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva 2002/20»), nonché la direttiva 2002/21, come era stata modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva 2002/21»), a decorrere dal 21 dicembre 2020; i riferimenti alle direttive 2002/20 e 2002/21 devono considerarsi fatti alla direttiva 2018/1972 e devono leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII di quest’ultima direttiva.

Diritto italiano

9

L’articolo 28 del decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (supplemento ordinario alla GURI n. 214, del 15 settembre 2003; in prosieguo: il «Codice delle comunicazioni elettroniche»), rubricato «Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri», nella versione applicabile...

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