Commento alla sentenza C-296/08 PPU: il caso Goicoechea e il secondo rinvio pregiudiziale d'urgenza

AuthorAnna Valentini
PositionDottoranda di ricerca in Impresa, Stato e mercato nell'Università della Calabria
Pages267-278

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1. Il presente contributo si propone di commentare la sentenza della Corte di giustizia del 12 agosto 2008 nel caso Goicoechea1, che rappresenta, a nostro avviso, una pronuncia di grande rilevanza giacché al suo interno affronta due questioni di estremo interesse. Infatti, da un lato costituisce la seconda applicazione del nuovo procedimento pregiudiziale d'urgenza2, dall'altro affronta un tema senza dubbio sensibile, quale il mandato d'arresto europeo3, che può essere considerato come il primo passo verso il mutuo riconoscimento in materia penale e, dunque, verso la "costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che l'Unione offre ai suoi cittadini"4.

In quest'ottica, essenziale sarà l'analisi del nuovo procedimento pregiudiziale d'urgenza, con riferimento alle motivazioni che hanno condotto la Corte di giustizia a proporre - ai sensi dell'art. 223, 6º comma TCE, e dell'art. 139, 6º comma, CEEA - dinnanzi al Consiglio una modifica del suo Statuto e del suo regolamento di procedura. Particolare attenzione sarà dedicata alle caratteristiche Page 268 della nuova procedura e agli effetti che questa ha prodotto fino a questo momento5. Dal quadro così delineato sarà opportuna l'analisi del contesto fattuale e giuridico relativo alla domanda pregiudiziale e della pronuncia della Corte, che ci ha indotto a qualche considerazione critica sull'istituto del mandato d'arresto europeo.

2. Ê noto che il rinvio pregiudiziale, di cui all'art. 234 TCE, ha rappresentato nel corso del processo di integrazione europea uno dei più validi strumenti di cooperazione tra giudici nazionali e giudici comunitari6. Questo istituto prevede la richiesta, da parte di un giudice nazionale7, di supporto della Corte di giustizia per la soluzione di una controversia che coinvolge una norma comunitaria, realizzando in questo modo uno dei principi cardine dell'ordinamento comunitario, che è quello della leale collaborazione di cui all'art. 10 TCE8.

Ai fini della nostra trattazione occorre rilevare le importanti novità apportate dal Trattato di Amsterdam in relazione all'utilizzo del rinvio pregiudiziale: è stata, infatti, prevista la possibilità di ricorrere al rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme del titolo IV TCE e degli atti adottati nel contesto di tale titolo, anche se limitatamente ai giudici di ultima istanza e "senza specificare se si tratta di un obbligo o di una facoltà"9.

Di ben altra natura sono, invece, le norme in tema contenute nei Trattati di riforma firmati a Lisbona nel dicembre 2007 e non ancora entrati in vigore10, Page 269 che, in virtù della soppressione della struttura a pilastri, prevedono un'estensione della competenza della Corte di giustizia nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

In attesa di conoscere l'esito del processo di ratifica del Trattato di riforma è necessario soffermarsi sulle recenti modifiche allo Statuto e al regolamento di procedura dell'organo giurisdizionale comunitario, relative ai procedimenti aventi ad oggetto questioni riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Mi riferisco, in particolare, all'introduzione - in seguito alla proposta presentata dalla Commissione europea11 - del procedimento pregiudiziale d'urgenza12. Tale modifica è stata fortemente voluta anche dalla Corte di giustizia, la quale nel settembre 2006 ha presentato al Consiglio una proposta di modifica del proprio regolamento di procedura, al fine di introdurre un procedimento che le consenta di pronunciarsi rapidamente su questioni particolarmente sensibili, quali quelle relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia13. Page 270

Il procedimento pregiudiziale di urgenza è disciplinato dall'art. 23 bis14 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e dall'art. 104 ter15 del suo regolamento di procedura ed è attivabile esclusivamente per i rinvii pregiudiziali nei settori di cui al titolo VI TUE relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale16, e al titolo IV TCE relativo a visti, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, ivi compresa la cooperazione giudiziaria in materia civile17.

L'art. 918 del regolamento di procedura della Corte, così come modificato, prevede l'istituzione di una o più sezioni di cinque giudici incaricate, per un periodo di un anno, di verificare l'urgenza dei casi rientranti nei titoli VI TUE e IV TCE e, quindi la necessarietà dell'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza.

La procedura d'urgenza, in via ordinaria, è richiesta dal giudice nazionale, il quale è chiamato a presentare "le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e giustificano l'applicazione di tale procedimento derogatorio"19. Tuttavia, è prevista in via straordinaria la possibilità per il presidente della Corte di proporre d'ufficio che una questione pregiudiziale venga risolta mediante il procedimento d'urgenza poiché, prima facie, risulti evidente e necessario verifi- care la necessità di utilizzo di detta procedura20.

La sezione a cinque giudici designata ad hoc decide se esistono o meno i requisiti per attivare il procedimento d'urgenza. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano la questione torna ad essere regolata attraverso il procedimento pregiudiziale ordinario. Invece, nel caso in cui la sezione ritenga effettivamente presenti "circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza", tale decisione viene immediatamente trasmessa, senza essere tradotta in altre lingue oltre a quella processuale, al giudice nazionale, alle parti in causa, allo Stato membro, Page 271 alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento (se ad essere controverso è uno dei loro atti). Questi soggetti sono autorizzati a depositare, nella lingua processuale ed entro un breve termine, osservazioni scritte21. Ê evidente che a dare celerità al procedimento è l'utilizzo della lingua processuale ed il superamento della lunga fase delle traduzioni. Inoltre, altri interessati, come ad esempio Stati membri diversi da quello di appartenenza del giudice del rinvio, non possono accedere alla fase di deposito delle osservazioni scritte, ma possono partecipare all'udienza e, se lo ritengono necessario, possono esporre oralmente le loro osservazioni.

Altro elemento che garantisce celerità al procedimento è l'utilizzo di internet22 per le comunicazioni tra la Corte, i giudici nazionali, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie.

Va rilevata, inoltre, l'assenza delle conclusioni dell'Avvocato generale, il quale in ogni caso non viene completamente escluso dal procedimento giacché si legge nel disposto dell'art. 104 ter che la decisione viene presa dopo aver "sentito" l'Avvocato generale23, il quale, peraltro viene "sentito"24 anche in merito all'attivazione o meno del procedimento d'urgenza.

L'introduzione di questa nuova procedura ha essenzialmente come finalità quella di ridurre i tempi processuali, giacché nell'ambito dei titoli VI TUE e IV TCE sono spesso previste questioni delicate che determinano situazioni per le quali è necessario assicurare celerità25, come la privazione della libertà personale, o la potestà dei genitori in merito alla custodia di minori, ecc26.

Va rilevato che l'utilizzo del procedimento d'urgenza garantisce, altresì, il rispetto del diritto ad una tutela giudiziaria effettiva e del diritto ad una durata ragionevole del processo, assicurando, in tal modo, il rispetto dell'art. 6 e dell'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea27. Page 272

Occorre, infine, rilevare che i primi due casi risolti utilizzando il procedimento pregiudiziale d'urgenza28 hanno rispettato appieno la finalità per cui questa procedura è stata introdotta, la celerità appunto, giacché sono stati risolti in tempi brevissimi. Tuttavia, non possiamo non mettere in luce che esiste una preoccupazione rispetto a tale procedura, relativa al possibile abuso che di essa si potrebbero fare, il che potrebbe comportare un allungamento dei tempi di giudizio di tutte quelle questioni che invece continueranno ad essere risolte per via ordinaria. Tuttavia, credo che anche in questo caso il buon senso e l'adeguata collaborazione tra giudici nazionali e comunitari potranno limitare un simile rischio29.

3. L'11 ottobre 2000, sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957, il governo spagnolo richiedeva al governo francese l'estradizione del Sig. Santesteban Goicoechea per reati commessi sul territorio spagnolo nel 1992, qualificati come reati di detenzione di armi da guerra, detenzione illecita di esplosivi, uso illegittimo di un veicolo a motore altrui, sostituzione di targhe di veicoli ed appartenenza ad una organizzazione terroristica. Tuttavia a questa richiesta la Chambre dell'Instruction della Corte di appello di Versailles dava risposta negativa, poiché secondo la legislazione francese i fatti sui quali si fondava la richiesta di estradizione erano caduti in prescrizione.

Le autorità giudiziarie spagnole il 31 marzo 2004 emanavano nei confronti del Sig. Goicoechea un mandato d'arresto europeo, adducendo le stesse argo- mentazioni presentate nella domanda di estradizione del 2000. Tuttavia, il mandato d'arresto poteva valere solo come domanda di arresto provvisorio, giacché in virtù dei fatti e, soprattutto, in virtù della dichiarazione resa dalla Francia in conformità all'art. 32 della decisione quadro che ha istituito il mandato d'arresto europeo30, il sistema di estradizione applicabile era quello della Convenzione europea di estradizione del 195731. Page 273

Occorre ricordare che nel frattempo il Sig. Goicoechea scontava in Francia una pena detentiva, che avrebbe permesso l'estradizione verso lo Stato richiedente (la Spagna) solo dopo aver dato completa esecuzione alla suddetta pena. Il Sig. Goicoechea sarebbe stato rimesso in libertà il 6 giugno 2008 e per i...

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