Commission Decision (EU) 2017/126 of 24 January 2017 amending Decision 2013/448/EU as regards the establishment of a uniform cross-sectoral correction factor in accordance with Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )

Published date25 January 2017
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 19, 25 January 2017
L_2017019IT.01009301.xml
25.1.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19/93

DECISIONE (UE) 2017/126 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l'istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 5,

Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE stabilisce un quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote a titolo gratuito da assegnare gli impianti che non sono contemplati dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Questo quantitativo è la somma di due elementi, rispettivamente descritti alle lettere a) e b) dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
(2) Al fine di garantire che questo quantitativo massimo annuo di quote non sia superato, viene applicato se necessario un fattore di correzione transettoriale per ridurre in modo uniforme le assegnazioni per tutti gli impianti ammissibili a ricevere quote a titolo gratuito.
(3) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, la Commissione determina il fattore di correzione transettoriale confrontando il limite stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE con la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle assegnazioni a titolo gratuito per tutti gli impianti contemplati dalla direttiva 2003/87/CE nel territorio degli Stati membri.
(4) La Commissione ha stabilito nella decisione 2013/448/UE (3) un fattore di correzione transettoriale uniforme cui l'articolo 4 e l'allegato II della decisione in questione fanno riferimento.
(5) La Corte di giustizia, nella sua sentenza del 28 aprile 2016, in relazione alle cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14 ha ritenuto che la Commissione, nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non avrebbe dovuto prendere in considerazione le emissioni risultanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 2013, nella misura in cui tali emissioni erano state generate da impianti contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni prima di tale data. Di conseguenza, la Corte ha concluso che la Commissione non ha determinato il quantitativo massimo annuo di quote conformemente alle prescrizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE e che il fattore di correzione incrociata uniforme di cui all'articolo 4 e all'allegato II della decisione 2013/448/UE era anch'esso contrario a tale disposizione. L'articolo 4 e l'allegato II della decisione 2013/448/UE sono stati quindi invalidati dalla Corte.
(6) Ai fini dell'attuazione della presente sentenza, la Commissione è tenuta a ricalcolare il quantitativo massimo annuo di quote per gli impianti ammissibili a ricevere assegnazioni a titolo gratuito in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE e il fattore di correzione transettoriale uniforme deve essere modificato di conseguenza.
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