Commission Decision of 3 March 2005 initiating the investigation provided for in Article 4(3) of Council Regulation (EEC) No 2408/92 on access for Community air carriers to intra-Community air routes (notified under document number C(2005) 577) (Text with EEA relevance)

Published date22 March 2005
Subject MatterInternal market - Principles,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 75, 22 March 2005
L_2005075IT.01005301.xml
22.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75/53

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2005

relativa all’apertura dell’indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie

[notificata con il numero C(2005) 577]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/247/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I. Contesto

(1) Il 10 dicembre 2004, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la Repubblica italiana ha chiesto alla Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) riguardo a diciotto rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali italiani (2).
(2) Le caratteristiche principali dell’imposizione sono le seguenti:
L’imposizione riguarda le diciotto rotte aeree elencate in appresso:
Alghero–Roma e viceversa
Alghero–Milano e viceversa
Alghero–Bologna e viceversa
Alghero–Torino e viceversa
Alghero–Pisa e viceversa
Cagliari–Roma e viceversa
Cagliari–Milano e viceversa
Cagliari–Bologna e viceversa
Cagliari–Torino e viceversa
Cagliari–Pisa e viceversa
Cagliari–Verona e viceversa
Cagliari–Napoli e viceversa
Cagliari–Palermo e viceversa
Olbia–Roma e viceversa
Olbia–Milano e viceversa
Olbia–Bologna e viceversa
Olbia–Torino e viceversa
Olbia–Verona e viceversa.
Le diciotto rotte individuate e gli oneri di servizio pubblico imposti su di esse costituiscono un unico pacchetto, che deve essere accettato interamente e integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza.
Ciascun vettore singolo (o vettore capofila) che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 15 milioni di EUR e verrà prestata mediante fideiussione bancaria a prima richiesta per almeno 5 milioni di EUR e fideiussione assicurativa per la restante somma.
Le frequenze minime, gli orari e la capacità offerta per ciascuna rotta sono indicati al titolo «2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO» dell’imposizione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, cui si fa espresso riferimento ai fini della presente decisione.
Le capacità minime degli aeromobili utilizzati sono indicate al titolo «3. AEROMOBILI UTILILIZZABILI» dell’imposizione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, cui si fa espresso riferimento ai fini della presente decisione.
La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate è descritta al titolo «4. TARIFFE» dell’imposizione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, cui si fa espresso riferimento ai fini della presente decisione.
Per quanto riguarda, in particolare, l’esistenza di tariffe agevolate, il punto 4.8 dell’imposizione specifica che i vettori operanti sulle rotte in questione sono giuridicamente tenuti ad applicare tariffe agevolate (specificate al titolo «4. TARIFFE») almeno alle categorie di passeggeri seguenti:
i nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna,
il coniuge e i figli dei nati in Sardegna.
Gli oneri di servizio pubblico sono validi dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2007.
I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico devono presentare formale accettazione all’autorità italiana competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’imposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(3) Va osservato che, anteriormente all’imposizione degli oneri di servizio pubblico oggetto della presente decisione, la Repubblica italiana aveva imposto oneri di servizio pubblico, pubblicati inizialmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 284 del 7 ottobre 2000 (3) su sei rotte che collegano gli aeroporti della Sardegna con Roma e Milano. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, era stato pubblicato un bando di gara (4) per selezionare i vettori autorizzati a operare in esclusiva su queste rotte con una compensazione finanziaria.
(4) I vettori autorizzati all’epoca a sfruttare gli oneri di servizio pubblico erano i seguenti:
Alitalia sulla rotta Cagliari–Roma
Air One sulle rotte Cagliari–Milano, Alghero–Milano e Alghero–Roma
Meridiana sulle rotte Olbia–Roma e Olbia–Milano.
(5) Questo regime è stato sostituito dall’imposizione oggetto della presente decisione.

II. Elementi fondamentali del regime giuridico degli oneri di servizio pubblico

(6) Il regime giuridico degli oneri di servizio pubblico è definito dal regolamento (CEE) n. 2408/92, che stabilisce le condizioni di applicazione del principio di libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo.
(7) Gli oneri di servizio pubblico sono definiti come una deroga al principio contenuto nel regolamento, secondo il quale «[a]i sensi del presente regolamento, lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all’interno della Comunità.» (5).
(8) Le condizioni d’imposizione degli oneri, definite all’articolo 4, vanno interpretate rigorosamente nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Tali condizioni devono inoltre essere adeguatamente motivate in base ai criteri enunciati nell’articolo suddetto.
(9) Più specificatamente, il regime giuridico degli oneri di servizio pubblico ne autorizza l’imposizione da parte di uno Stato membro riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale, a condizione che tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l’aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.
(10) Nel valutare l’adeguatezza dei servizi aerei di linea, gli Stati membri tengono conto, in particolare, del pubblico interesse, della possibilità di ricorrere ad altre forme di trasporto, dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto e dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi.
(11) L’articolo 4 instaura un meccanismo articolato in due fasi: nella prima fase [articolo 4, paragrafo 1, lettera a)], lo Stato membro in questione impone oneri di servizio pubblico su una o più rotte, che rimangono aperte a tutti i vettori comunitari, con l’unico vincolo del rispetto di tali oneri. Qualora non si presenti nessun vettore per operare sulla rotta soggetta a oneri di servizio pubblico, lo Stato membro può passare alla seconda fase [articolo 4, paragrafo 1, lettera d)], che consiste nel limitare l’accesso alla rotta ad un unico vettore aereo per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Il vettore scelto previa gara d’appalto comunitaria può ricevere una compensazione finanziaria per l’esercizio degli oneri di servizio pubblico.
(12) A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione è competente a decidere, dopo un’indagine svolta a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, se l’imposizione di oneri di servizio pubblico pubblicata debba continuare ad applicarsi. La decisione
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT