Commission Delegated Regulation (EU) 2016/142 of 2 December 2015 amending Annex I to Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Annex III to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

Published date04 February 2016
Subject MatterAgricultural structural funds,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 28, 4 February 2016
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4.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28/8

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/142 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 del regolamento deve essere reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale. L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione (3) in seguito alla comunicazione da parte degli Stati membri del prodotto stimato delle riduzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(2) Nel Regno Unito la normativa gallese di attuazione delle disposizioni dell'Unione in materia di pagamenti diretti è stata revocata per ordine di un giudice nazionale. Il Regno Unito ha pertanto adottato e notificato alla Commissione nuove decisioni per l'attuazione dei pagamenti diretti in Galles. Sebbene spetti al Regno Unito garantire che tali nuove decisioni rispettino il quadro giuridico applicabile e i principi generali del diritto dell'Unione, è opportuno tenere conto delle medesime. Più precisamente, poiché le suddette nuove decisioni incidono sul prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il Regno Unito, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(3) Occorre, pertanto, modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
(4) Poiché le
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