Règlement délégué (UE) 2018/1145 de la Commission du 7 juin 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

Published date17 August 2018
Subject Matterortofrutticoli trasformati,organizzazione comune dei mercati agricoli,ortofrutticoli,fruits et légumes transformés,organisation commune des marchés agricoles,fruits et légumes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 208, 17 agosto 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 208, 17 août 2018
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17.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1145 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo. Il regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe pertanto rispecchiare le modifiche delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2) È opportuno aggiornare le disposizioni in materia di aiuto finanziario nazionale nel settore ortofrutticolo.
(3) È necessario chiarire le disposizioni relative ai casi in cui i soci produttori di un'organizzazione di produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale dei loro prodotti al di fuori dell'organizzazione di produttori, quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dallo Stato membro. È necessario precisare la soglia di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori.
(4) Dovrebbero essere ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione nuove misure sull'orientamento tra le organizzazioni di produttori e sulla ricostituzione dei fondi di mutualizzazione nei programmi operativi.
(5) Gli Stati membri possono continuare a concedere un aiuto finanziario nazionale a partire dal bilancio nazionale alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione è particolarmente scarso. Di conseguenza, è opportuno stabilire le condizioni alle quali può essere concesso l'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli nonché il metodo di calcolo del livello di organizzazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di evitare distorsioni del mercato interno dell'Unione.
(6) È necessario chiarire le disposizioni in materia di ammissibilità di taluni investimenti all'aiuto finanziario dell'Unione.
(7) Per quanto riguarda l'ammissibilità delle azioni e attività all'aiuto finanziario dell'Unione, è opportuno chiarire le azioni ammissibili e non ammissibili connesse alla promozione e alla comunicazione, comprese le azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione di una crisi o durante un periodo di crisi.
(8) È opportuno semplificare le disposizioni sulle relazioni annuali relative a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, comprese le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, e gruppi di produttori nonché fondi di esercizio, programmi operativi e piani di riconoscimento. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di monitorare adeguatamente il settore.
(9) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.
(10) È opportuno stabilire disposizioni transitorie per garantire un'agevole transizione dai requisiti, dalle misure e dalle azioni esistenti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 ai nuovi requisiti previsti dal presente regolamento.
(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 2017/2393. Tuttavia, le disposizioni relative all'aiuto finanziario nazionale, agli indicatori e alla sorveglianza dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019 per concedere agli Stati membri e agli operatori economici il tempo di adattarsi alle nuove norme.
(12) Le condizioni di applicazione delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione delle modifiche del regolamento suddetto introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 per garantire alle organizzazioni di produttori e ai loro soci la stabilità dei mercati, segnatamente alla luce del fatto che le misure riguardano soprattutto la gestione e la prevenzione delle crisi, e per consentire loro di beneficiare appieno delle nuove misure. A fini di tutela di aspettative legittime, le organizzazioni di produttori possono scegliere di proseguire i programmi operativi nell'ambito del precedente quadro giuridico oppure di modificarli per beneficiare delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) 1308/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato:

1) l'articolo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente: «e) “associazione transnazionale di organizzazioni di produttori”: qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni o associazioni aderenti è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;»
2) l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 12 Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori
1. Quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:
a) vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;
b) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, una quantità di prodotti che, in termini di volume o valore, risulta marginale rispetto al volume o al valore della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti di cui trattasi;
c) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, prodotti che, per caratteristiche intrinseche o a causa della produzione limitata, in volume o valore, dei soci produttori, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.
2. La percentuale della produzione commercializzata dai soci produttori al di fuori dell'organizzazione di produttori, di cui al paragrafo 1, non supera il 25 % in volume o in valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale di produzione inferiore a quella di cui al primo comma, che i soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (*1) o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono.
(*1) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).»;"
3) all'articolo 22, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori.»;
4) all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (*2) possono attuare un programma operativo nello stesso periodo a condizione che lo Stato membro interessato provveda affinché per ciascuna determinata azione i beneficiari ricevano il sostegno nell'ambito di un solo regime.
(*2) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).»;"
5) all'articolo 31, paragrafo 6, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati attraverso il fondo di esercizio in un unico importo o in rate approvate nel relativo programma operativo.»;
6) al titolo II, capo III, la sezione 3 è sostituita dalla seguente: «Sezione 3 Sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione
Articolo 40 Sostegno...

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