Commission Delegated Regulation (EU) 2018/212 of 13 December 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Sri Lanka, Trinidad and Tobago, and Tunisia to the table in point I of the Annex (Text with EEA relevance. )

Published date14 February 2018
Subject MatterInternal market - Principles,Justice and home affairs,Economic and Monetary Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 41, 14 February 2018
L_2018041IT.01000401.xml
14.2.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 41/4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/212 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
(2) La Commissione dovrebbe riesaminare in momenti appropriati l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio figuranti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 (2) alla luce dei progressi da essi compiuti nell'eliminare le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT»). Nelle sue valutazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle emesse dal gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI). Alla luce di tali informazioni, la Commissione dovrebbe anche individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime AML/CFT.
(3) Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle più recenti
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