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30.8.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 233/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1434 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2015
che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 103, paragrafi 7 e 8,
considerando quanto segue:
(1) | In tutte le versioni linguistiche sono presenti alcuni errori nel testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (2). |
(2) | L'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/63 contiene erroneamente la parola «original», che riduce la portata dell'esclusione relativa alle passività degli istituti di credito agevolato. Per chiarire l'obiettivo politico sarebbe necessario eliminare la parola «original». |
(5) | L'articolo 20, paragrafo 1, contiene un refuso. Il termine dovrebbe essere allineato a quello previsto al paragrafo 4 dello stesso articolo: il 1o settembre 2015. |
(9) | Gli errori nel regolamento delegato (UE) 2015/63 richiedono una correzione al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno. Per questo motivo il presente regolamento di rettifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2015, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così rettificato:
1) | all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) | in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato verso i suoi |
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