Commission Delegated Regulation (EU) No 994/2014 of 13 May 2014 amending Annexes VIII and VIIIc to Council Regulation (EC) No 73/2009, Annex I to Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Annexes II, III and VI to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

Published date24 September 2014
Subject MatterAgricultural structures,Agricultural structural funds,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 280, 24 September 2014
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24.9.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 280/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 136 bis, paragrafo 3 e l'articolo 140 bis,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 103 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (4), entro il 1o agosto 2013 Spagna, Lussemburgo, Malta e Regno Unito hanno comunicato l'intenzione di trasferire definitivamente, in tutto o in parte, la dotazione dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo di cui all'allegato X ter del suddetto regolamento, al fine di aumentare i rispettivi massimali nazionali dei pagamenti diretti per l'anno di domanda 2014 e gli anni successivi. Di conseguenza, l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è stato modificato dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013 della Commissione (5). Occorre inserire tali trasferimenti definitivi anche negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(2) A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Francia, Lettonia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2013 la decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per gli anni civili 2014-2019 alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013. A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Malta, Polonia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2013 la decisione di trasferire ai pagamenti diretti una determinata percentuale dell'importo assegnato al sostegno delle misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2015-2020, previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 vanno quindi modificati di conseguenza.
(3) A norma dell'articolo 57 bis, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Croazia ha comunicato alla Commissione entro il 31 gennaio 2014 l'estensione di terreni che sono stati sminati e restituiti ad usi agricoli nel 2013. La comunicazione includeva anche la corrispondente dotazione di bilancio per l'anno di domanda 2014 e gli anni successivi. A norma del suddetto articolo, la Croazia ha comunicato alla Commissione i terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nelle domande di aiuto presentate per l'esercizio 2013 e restituiti ad usi agricoli tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012. L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è stato pertanto modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013. In base allo schema degli incrementi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre modificare di conseguenza gli allegati II, III e VI del medesimo regolamento.
(4) L'importo per l'esercizio finanziario 2014 risultante dall'aggiustamento volontario dei pagamenti diretti applicato nel Regno Unito per l'anno civile 2013 a norma dell'articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi risultanti dall'applicazione degli articoli 136 e 136 ter del suddetto regolamento per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 devono essere aggiunti alla ripartizione annua del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.
(5) Il regolamento (UE) n. 1307/2013 si applica solo dal 1o gennaio 2015. Le modifiche al suddetto regolamento si devono quindi applicare solo a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013, recante modifica dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune (GU L 255 del 27.9.2013, pag. 5).


ALLEGATO I

Gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 sono così modificati:

1) l'allegato VIII è così modificato:
a) nella tabella I, la colonna relativa all'anno 2014 è sostituita dalla seguente:
Stato membro «2014
Belgio 544 047
Danimarca 926 075
Germania 5 178 178
Grecia 2 047 187
Spagna 4 833 647
Francia 7 358 751
Irlanda 1 216 547
Italia 3 953 394
Lussemburgo 33 662
Paesi Bassi 793 319
Austria 693 716
Portogallo 557 667
Finlandia 523 247
Svezia 696 487
Regno Unito 3 166 774»
b) nella tabella 2, la colonna relativa all'anno 2014 è sostituita dalla seguente:
Stato membro «2014
Bulgaria 642 103
Repubblica ceca 875 305
Estonia 110 018
Croazia 164 005
Cipro 51 344
Lettonia 156 279
Lituania 393 226
Ungheria 1 272 786
Malta 5 240
Polonia 3 361 883
Romania 1 428 531
Slovenia 138 980
Slovacchia 435 115»
(*) Massimali calcolati tenendo conto del calendario degli incrementi di cui all'articolo 121.
c) nella tabella 3, la colonna relativa all'anno 2014 è sostituita dalla seguente:
Stato membro «2014
Croazia 164 005»
(*) Massimali calcolati tenendo conto del calendario degli incrementi di cui all'articolo 121.
2) l'allegato VIII quater è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VIII quater Massimali nazionali di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 6e all'articolo 125 bis, paragrafo 5
(migliaia di EUR)
Belgio 505 266
Bulgaria 796 292
Repubblica ceca 872 809
Danimarca 880 384
Germania 5 018 395
Estonia 169 366
Irlanda 1 211 066
Grecia 1 931 177
Spagna 4 893 433
Francia 7 189 541
Croazia 316 245
Italia 3 704 337
Cipro 48 643
Lettonia 280 154
Lituania 517 028
Lussemburgo 33 432
Ungheria 1 269 158
Malta 5 244
Paesi Bassi 732 370
Austria 691 738
Polonia 3 450 512
Portogallo 599 355
Romania 1 903 195
Slovenia 134 278
Slovacchia 451 659
Finlandia 524 631
Svezia 699 768
Regno Unito 3 205 243»

ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)

(prezzi correnti in EUR)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 2014-2020
Belgio 78 342 401 78 499 837 78 660 375 78 824 076 78 991 202
...

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