Règlement délégué (UE) 2018/729 de la Commission du 26 février 2018 modifiant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Published date18 May 2018
Subject Mattergiustizia e affari interni,sanità pubblica,Mercato interno - Principi,justice et affaires intérieures,santé publique,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 123, 18 maggio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 123, 18 mai 2018
L_2018123IT.01000401.xml
18.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123/4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/729 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2018

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate previste da tali regolamenti.
(2) Con le decisioni 60/12 e 60/13 della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite, adottate alla sua sessantesima sessione il 16 marzo 2017, 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) e N-fenetil-4-piperidinone (NPP) sono stati aggiunti alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988 (3) (in prosieguo: la «convenzione delle Nazioni Unite del 1988»).
(3) Il fine del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 è attuare nell'Unione l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. L'ANPP e l'NPP dovrebbero pertanto essere aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.
(4) Le sostanze classificate elencate nei suddetti allegati sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l'impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose. Ad esempio, le sostanze della categoria 1 devono essere immagazzinate in locali sicuri e ciascun operatore che entra in contatto con tali sostanze deve essere in possesso di una licenza.
(5) L'ANPP è un precursore immediato del fentanil e dell'acetil fentanil. L'NPP può essere utilizzato come materia prima per l'ANPP, che può poi essere sintetizzata in fentanil, o può essere un precursore diretto di numerosi analoghi del fentanil. In altre parole, entrambe le sostanze possono
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT