Commission Delegated Regulation (EU) No 1002/2013 of 12 July 2013 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the list of exempted entities Text with EEA relevance

Published date19 October 2013
Subject MatterFreedom of establishment,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 279, 19 October 2013
L_2013279IT.01000201.xml
19.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1002/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2013

che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l’elenco degli enti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) la Commissione ha valutato il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali e ha presentato le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio (2). In particolare, la Commissione ha effettuato un’analisi comparata del trattamento riservato a detti enti pubblici e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, nonché degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti enti e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione.
(2) Sulla scorta di questa analisi, la Commissione ha concluso che è necessario esonerare le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dagli obblighi di compensazione e di segnalazione applicabili ai derivati over-the-counter (OTC), conformemente alle regole sui derivati OTC introdotte in Giappone e negli Stati Uniti d’America.
(3) Aggiungere all’elenco degli enti esonerati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima negli Stati Uniti e in Giappone dovrebbe promuovere la neutralità delle condizioni di mercato nell’applicazione delle riforme relative ai derivati OTC per quanto riguarda le operazioni con le banche centrali in tali giurisdizioni, oltre che contribuire ad una maggiore coerenza e uniformità a livello internazionale.
(4) L’esercizio delle responsabilità monetarie e la gestione del debito
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