Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430

Published date24 April 2018
Subject MatterProprietà intellettuale, industriale e commerciale,Propiedad intelectual, industrial y comercial,Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 104, 24 aprile 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 104, 24 de abril de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 104, 24 avril 2018
TESTO consolidato: 32018R0625 — IT — 24.04.2018

02018R0625 — IT — 24.04.2018 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/625 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU L 104 dell'24.4.2018, pag. 1)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 158, 21.6.2018, pag. 55 (2018/625)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/625 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a) informazioni dettagliate sulla procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione alla registrazione di un marchio UE presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»);

b) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla modifica di una domanda di marchio UE;

c) informazioni dettagliate relative alle procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE, nonché al trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato;

d) il contenuto formale di un atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l'esame di un ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso, le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso e le condizioni nelle quali le decisioni sui ricorsi devono essere adottate da un solo membro;

e) le modalità dettagliate per la procedura orale e per l'istruzione;

f) le modalità dettagliate della notifica da parte dell'Ufficio e le norme in materia di mezzi di comunicazione con l'Ufficio;

g) le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini;

h) la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro dei marchi UE;

i) le modalità dettagliate di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio;

j) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune, le condizioni alle quali i dipendenti e i mandatari abilitati depositano una procura e il suo contenuto nonché le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati;

k) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia, e la procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione a una registrazione internazionale.



TITOLO II

PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E PROVA DELL'USO

Articolo 2

Atto di opposizione

1. Può essere proposto un atto di opposizione sulla base di uno o più marchi anteriori o di altri diritti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1001, a condizione che i titolari o le persone autorizzate che propongono l'atto a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 abbiano il diritto di farlo per tutti i marchi o diritti anteriori. Se un marchio anteriore ha più titolari (comproprietà) o se un diritto anteriore può essere esercitato da più persone, può essere depositato un atto di opposizione a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 da uno qualsiasi o da tutti i titolari o persone autorizzate.

2. L'atto di opposizione contiene:

a) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta l'opposizione e il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio UE;

b) una chiara identificazione del marchio o del diritto anteriori su cui si basa l'opposizione, in particolare:

i) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1001, il numero di fascicolo o il numero di registrazione del marchio anteriore, l'indicazione che precisi se il marchio anteriore sia registrato o se sia stata depositata una domanda di registrazione di tale marchio nonché l'indicazione degli Stati membri compreso, se del caso, il Benelux, nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, oppure, se del caso, l'indicazione che si tratta di un marchio UE;

ii) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui il marchio è notoriamente conosciuto nonché una rappresentazione del marchio;

iii) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, un'indicazione del territorio nel quale il marchio anteriore è protetto, la rappresentazione del marchio e, se del caso, un'indicazione che precisi se il marchio anteriore costituisca una domanda o una registrazione, nel qual caso è fornito il numero di deposito o di registrazione;

iv) se l'opposizione si basa su un marchio o un altro segno anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione della sua specie o natura, una rappresentazione del marchio o del segno anteriori nonché un'indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;

v) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione della sua natura, una rappresentazione della denominazione di origine o indicazione geografica anteriori e un'indicazione che precisi se esse siano protette in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;

c) i motivi su cui si basa l'opposizione attraverso una dichiarazione da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 3, 4, 5 o 6, del regolamento (UE) 2017/1001, in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori invocati dall'opponente;

d) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, la data di deposito e, ove disponibile, di registrazione nonché la data di priorità del marchio anteriore;

e) nel caso di diritti anteriori a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, la data di presentazione della domanda di registrazione o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;

f) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, una rappresentazione del marchio anteriore registrato o per il quale è stata depositata domanda; se il marchio anteriore è a colori, la rappresentazione è a colori;

g) un'indicazione dei prodotti o servizi su cui si basa ciascuno dei motivi di opposizione;

h) riguardo all'opponente:

i) l'identificazione dell'opponente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 ( 1 );

ii) se l'opponente ha designato un rappresentante o nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;

iii) se l'opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata ad esercitare un diritto anteriore, una dichiarazione a tal fine e indicazioni relative all'autorizzazione o al diritto di proporre un'opposizione;

i) un'indicazione dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione; in mancanza di tale indicazione, si riterrà che l'opposizione sia proposta contro tutti i prodotti o i servizi della domanda di marchio UE contro cui viene proposta opposizione.

3. Se l'opposizione si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 2 si applica a ciascuno di tali marchi, segni, denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

4. L'atto di opposizione può altresì contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui si basa l'opposizione nonché i documenti giustificativi.

Articolo 3

Uso delle lingue nei procedimenti di opposizione

Prima della data in cui si considera iniziata la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'opponente o il richiedente possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua del procedimento di opposizione sia un'altra, a norma dell'articolo 146, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1001. Qualora l'atto di opposizione non sia stato depositato in tale lingua, il richiedente può chiedere che l'opponente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta deve pervenire all'Ufficio entro la data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata. L'Ufficio indica un termine entro il quale l'opponente deposita la traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua procedurale, determinata conformemente all'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/1001 («lingua procedurale»), rimane immutata.

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