Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1393 of 4 May 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 640/2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system and conditions for refusal or withdrawal of payments and administrative penalties applicable to direct payments, rural development support and cross-compliance

Published date19 August 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 225, 19 August 2016
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19.8.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 225/41

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1393 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 6, l'articolo 72, paragrafo 5, l'articolo 76, l'articolo 77, paragrafo 7, l'articolo 93, paragrafo 4, l'articolo 101, paragrafo 1, e l'articolo 120,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (2), il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto deve garantire un'effettiva tracciabilità dei diritti all'aiuto per quanto riguarda taluni elementi, tra cui la data dell'ultima attivazione. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relative all'alimentazione della riserva nazionale o della riserva regionale nell'ambito del regime di pagamento di base non richiedono più tali informazioni specifiche, purché possa essere stabilito il numero totale di diritti all'aiuto per agricoltore.
(2) L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 fissa le norme per la determinazione delle superfici nei casi in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi. È opportuno chiarire la formulazione di tale disposizione facendo riferimento agli ettari ammissibili.
(3) L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) stabilisce che i risultati dei controlli preliminari debbano essere comunicati al beneficiario dall'autorità competente entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o della domanda di pagamento di cui all'articolo 13 di detto regolamento. L'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede deroghe all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5) per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione. Per motivi di coerenza è opportuno introdurre la stessa deroga per il termine ultimo per la comunicazione dei risultati di tali controlli preliminari e per il termine ultimo per la comunicazione del beneficiario all'autorità competente in merito alle modifiche apportate a seguito di tali controlli preliminari. È opportuno inoltre precisare che, in ogni caso, il periodo di 26 giorni di calendario per la comunicazione dei risultati di tali controlli preliminari scade un giorno dopo il termine ultimo per la presentazione tardiva di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento o di una domanda relativa ai diritti all'aiuto.
(4) Per il pagamento ridistributivo, il pagamento a favore dei giovani agricoltori e il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, l'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabilisce il principio secondo il quale un agricoltore non dovrebbe essere soggetto a sanzioni per sovradichiarazioni qualora non sia possibile trarre benefici a causa di un limite massimo di ettari per i quali il pagamento può essere accordato. Una disposizione analoga esisteva per i premi per animali nel regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (6) e per le misure connesse alla superficie agricola nel regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (7). Per garantire la continuità e l'equità nel trattamento degli agricoltori e a fini di semplificazione è opportuno introdurre tale disposizione nel regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per il calcolo della base di pagamento per tutti i regimi di aiuto per superficie e per animale e, se del caso, per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali.
(5) All'interno del sistema integrato di gestione e di controllo il calcolo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto si basa sul concetto di gruppo di colture. Nell'ambito del pagamento ridistributivo di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri possono decidere di graduare in modo diverso il numero di ettari da pagare. L'introduzione di uno specifico gruppo di colture per il pagamento ridistributivo contribuirebbe a semplificare la domanda presentata dal beneficiario in caso di graduazione del pagamento ridistributivo, in quanto il beneficiario non sarebbe tenuto a indicare quale parcella agricola rientra in quale parte del numero graduato di ettari. Per motivi di coerenza è opportuno introdurre la medesima disposizione per il regime per i giovani agricoltori e per le misure di sostegno accoppiato facoltativo.
(6) Per i regimi di aiuto o le misure di sostegno per superficie diversi dal regime di pagamento di base o dal regime di pagamento unico per superficie, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 distingue, tra i gruppi di colture, un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate che sono soggette a un diverso tasso di aiuto o di sostegno. Per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) gli Stati membri sono tenuti, tranne in alcuni casi specifici, a disporre che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda, che deve essere definita nel programma. In relazione a tale indennità è opportuno chiarire che, se gli importi sono decrescenti, deve essere presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate, come già previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011.
(7) Tenendo conto dell'evoluzione del sistema integrato di gestione e di controllo e per motivi di semplificazione, è opportuno adeguare le sanzioni amministrative inerenti ai regimi di aiuti o alle misure di sostegno nei casi in cui possono essere effettuati efficaci controlli amministrativi incrociati con il sistema di identificazione delle parcelle agricole ed è possibile il recupero retroattivo, ossia i regimi di aiuto per superficie di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, e le misure di sostegno connesse alla superficie di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si dovrebbe in tale contesto tenere conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità per quanto riguarda la sana gestione finanziaria della politica agricola comune.
(8) Per tali regimi di aiuto o misure di sostegno è opportuno introdurre un sistema di sanzioni ridotte per chi presenta per la prima volta sovradichiarazioni di entità poco rilevante. In conformità ai principi di una sana gestione finanziaria e al fine di evitare l'abuso del sistema e di incoraggiare dichiarazioni corrette in futuro, l'importo di cui è stata ridotta la sanzione amministrativa dovrebbe essere pagato qualora al beneficiario sia irrogata, nel corso dell'anno di domanda successivo, un'altra sanzione amministrativa per il regime di aiuto o la misura di sostegno per superficie di cui trattasi.
(9) L'articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede riduzioni del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture. A fini di chiarezza dovrebbe essere inserita una disposizione specifica riguardante i casi di inadempienza dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(10) A norma dell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 il beneficiario si impegna, se del caso, a detenere gli animali nella propria azienda durante un periodo determinato dallo Stato membro e a indicare il luogo o i luoghi di detenzione degli animali durante tale periodo nelle domande di aiuto per animale o nelle domande di pagamento relative a misure di sostegno connesse agli animali. È opportuno stabilire disposizioni in base alle quali gli animali che, durante il suddetto periodo, sono trasferiti in un luogo diverso rispetto a quelli comunicati, possono considerarsi accertati a condizione che possano essere immediatamente localizzati nell'azienda durante i controlli in loco.
(11) L'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (9) stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a definire, quale condizione di ammissibilità, l'obbligo di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il riferimento a tale regolamento in quanto condizione sistematica di ammissibilità mira a garantire una chiara identificazione degli animali ammissibili all'aiuto o al sostegno. A tale riguardo è opportuno chiarire all'articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali e/o nella banca dati informatizzata dei bovini relativi a elementi quali ad esempio il sesso, la razza, il colore o
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