Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1226 of 4 May 2016 amending Annex IX to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the optional reserved terms for olive oil
Published date | 28 July 2016 |
Subject Matter | Oils and fats,Common organisation of agricultural markets |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 202, 28 July 2016 |
28.7.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 202/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1226 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2016
che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 86,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. I metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli sono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»). |
(2) | Il 26 novembre 2015 il Consiglio oleicolo internazionale ha approvato un nuovo metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini che modifica la terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura. |
(3) | Le menzioni riservate facoltative sono definite nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai...
To continue reading
Request your trial